Cassazione Penale, Ordinanza n. 11526/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per l'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 319, 320 e 321 c.p. Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto sussunto nell'art. 319 c.p. La Corte rileva tuttavia che il motivo è generico e non prospetta un errore manifesto nella qualificazione giuridica, unico deducibile in cassazione nel patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano, rilevando che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti è proponibile solo in presenza di un errore manifesto, che nel caso di specie non era ravvisabile dal testo del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per erronea qualificazione del fatto solo nei casi di errore manifesto
de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
giustifica la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente evincibile dal testo della decisione.
- Non è deducibile, in tale sede, una contestazione meramente generica o una critica che richieda valutazioni interpretative non evidenti del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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