Cassazione Penale, Sentenza n. 06794/2026 del 19/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto la carcerazione in luogo degli arresti domiciliari e chiede l'annullamento dell'ordine di carcerazione e la sospensione dello stesso in vista della possibile concessione dell'affidamento in prova in casi particolari. Sostiene che il pubblico ministero, nella determinazione dell'esecuzione delle pene concorrenti, avrebbe dovuto imputare l'intero presofferto al titolo esecutivo comprendente reato "ostativo" (sentenza della Corte di appello del 2/7/2024), considerare interamente espiata la pena corrispondente a quel titolo ed escluderla dal cumulo, ponendo in esecuzione separata l'altro titolo esecutivo non ostativo, con conseguente residuo di pena compatibile con la sospensione del titolo di carcerazione e con l'accesso all'affidamento in prova. In via subordinata deduce profili di illegittimità costituzionale e violazione dell'art. 6 CEDU per l'interpretazione che non consentirebbe lo "scioglimento virtuale" del cumulo a fronte di quota-parte di pena riferibile a reato ostativo ormai espiata.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Sul primo punto afferma l'infondatezza della pretesa del ricorrente: l'ordinamento è informato dal principio di unitarietà del rapporto esecutivo (art. 663 c.p.p.), per cui il pubblico ministero deve inserire nel cumulo tutte le pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato; lo scioglimento ideale del cumulo è ammesso solo nei casi espressamente previsti e non può essere utilizzato per elidere gli effetti del reato ostativo ai fini dell'accesso a misure alternative. Sul secondo punto violato il ricorso perché la disciplina dell'art. 94, comma 1, T.U. stupefacenti (e la giurisprudenza consolidata) impedisce di isolare virtualmente la quota di pena riferibile a reati ex art. 4‑bis per ridurre il limite da sei a quattro anni ai fini dell'affidamento in prova. Viene altresì respinto il rilievo costituzionale e CEDU. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 663 cod. proc. pen.
Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene
Fondamento del principio di unitarietà del rapporto esecutivo: tutte le pene della stessa specie devono essere eseguite contemporaneamente come pena unica; il pm deve operare il cumulo delle pene non espiate alla data dell'ultimo reato
art. 656 cod. proc. pen.
Norme sulle modalità di esecuzione e sulle richieste del condannato; richiamata nella doglianza del ricorrente relativa all'operato del pubblico ministero nella determinazione dell'esecuzione
art. 657 cod. proc. pen.
Norma richiamata a supporto dei profili procedurali dell'esecuzione; contestata dal ricorrente ma non ritenuta idonea a giustificare la sua richiesta di isolamento del titolo
art. 94, comma 1, T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Prevede che, se la pena residua è relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4‑bis, vale il limite ridotto (quattro anni) per taluni benefici; interpretato in giurisprudenza come preclusione alla possibilità di isolare virtualmente la quota di pena riferibile a reati ostativi ai fini dell'accesso alle misure alternative
art. 4‑bis Ordinamento penitenziario
Individua i reati ostativi che incidono sui requisiti per l'accesso a benefici e misure alternative; la presenza di tali reati nel titolo esecutivo impedisce lo "scioglimento virtuale" del cumulo finalizzato a ottenere benefici
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ritiene che qui siano in gioco norme materiali sull'accesso alle misure alternative e non profili processuali che attivino il parametro convenzionale
art. 3 Cost.
Richiamato nel vizio di diseguaglianza e ragionevolezza invocato dal ricorrente; la Corte ritiene la disciplina compatibile con i principi costituzionali, anche in considerazione della gravità dei reati ostativi
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte ritiene che la diversa disciplina per reati ostativi non violi tale principio
art. 32 Cost.
Invocato in relazione al diritto alla salute, ma ritenuto non idoneo a fondare la censura sull'interpretazione delle norme sui benefici penitenziari
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Principio di unitarietà dell'esecuzione: il pubblico ministero deve cumulare tutte le pene non ancora espievate alla data dell'ultimo reato nel decreto di esecuzione delle pene concorrenti
- Lo "scioglimento virtuale" del cumulo è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; non costituisce uno strumento generale per isolare quote di pena riferibili a reati ostativi già espiate
- La presenza di un titolo esecutivo comprensivo di reati ex art. 4‑bis incide sui requisiti per l'accesso a misure alternative (es. affidamento in prova in casi particolari): non è possibile, per effetto di una valutazione del pm o del condannato, escludere virtualmente tale titolo dal cumulo allo scopo di rientrare nei limiti ridotti
- I profili costituzionali e CEDU invocati contro la diversa disciplina per reati ostativi sono difficilmente persuasive quando la norma regola condizioni di merito per l'accesso ai benefici e trova giustificazione nella maggiore gravità e pericolosità sociale dei reati
- In situazioni simili il difensore deve valutare: a) la correttezza formale e sostanziale del decreto di esecuzione e del calcolo del cumulo; b) l'eventuale possibilità di impugnazione per violazione delle regole di determinazione dell'esecuzione; c) misure alternative solo se effettivamente ricorrono le condizioni di legge, non mediante artifici di "virtuale" esclusione di titoli
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