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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06941/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per effetto della mancata apertura del giudizio di legittimità sul merito, la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per minaccia grave. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di minaccia grave. Il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in punto di responsabilità, lamentando in particolare la mancanza dell'elemento soggettivo; la Corte ha rilevato che la censura si risolveva nella mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese in appello, quindi non specifiche e solo apparenti. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sproporzione tra fatto ingiusto altrui e reato può escludere lo stato d'ira o il nesso causale con esso, e comunque la motivazione della Corte territoriale era congrua nel valorizzare la reiterazione delle minacce in più occasioni e il decorso di un apprezzabile lasso di tempo, elementi incompatibili con una reazione emotiva da ira e più coerenti con odio o rancore.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 2 c.p.

    L'attenuante della provocazione non ricorre quando la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato sia così grave da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra fatto ingiusto e reazione, anche se il concetto di adeguatezza/proporzione non è elemento della circostanza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza reale critica argomentata, motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito.
  • La doglianza sull'elemento soggettivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è solo apparente e non supera il vaglio di specificità del ricorso per cassazione.
  • L'attenuante della provocazione richiede un effettivo nesso causale tra fatto ingiusto altrui, stato d'ira e reazione; quando il fatto illecito del soggetto passivo è troppo remoto, reiterato il comportamento offensivo o emerge una risposta maturata nel tempo, l'attenuante può essere esclusa perché la reazione appare connessa a sentimenti diversi dall'ira, quali rancore od odio.
  • La motivazione sul diniego della provocazione è sufficiente se il giudice indica gli elementi fattuali decisivi, come la reiterazione delle minacce e il significativo decorso temporale rispetto ai fatti che avrebbero originato la reazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoMinacceCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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