Cassazione Penale, Sentenza n. 31860/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna di Paolo Galietta per il reato di falsità (art. 479 c.p.) per attestazioni false nei verbali relativi a un controllo per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.). Il ricorrente deduceva, in particolare, l'erronea esclusione della prescrizione perché la Corte territoriale avrebbe computato erroneamente le sospensioni del termine prescrizionale determinate dai rinvii delle udienze del 19/03/2021 e del 19/01/2022; censurava inoltre carenze e contraddizioni nella motivazione in relazione al giudizio probatorio (omessa valutazione delle eccezioni di appello, mancata considerazione di dichiarazioni di testimoni e travisamento della prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Dopo esame dei verbali, ha ritenuto che i rinvii contestati non abbiano comportato la sospensione della prescrizione perché non erano determinati unicamente da richieste della difesa (art. 159 c.p.), e in un caso il rinvio era d'iniziativa del giudice per l'audizione di testi del PM. Ne è conseguita la maturazione della prescrizione al 14 maggio 2023, prima della pronuncia della sentenza di appello. La sentenza di merito è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato e annullata anche agli effetti civili; la declaratoria di estinzione si estende al coimputato non ricorrente Salvatore Guerrera. Gli atti sono trasmessi al giudice civile competente per valore in caso di appello.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
prevede la sospensione del corso della prescrizione nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale su richiesta dell'imputato o del suo difensore
La sospensione del termine prescrizionale si verifica solo se la sospensione del procedimento/processo è stata disposta in conseguenza di una richiesta difensiva che costituisca la ragione unica e determinante del differimento; rinvii disposti per altre esigenze processuali non sospendono la prescrizione
art. 493, comma 1 cod. proc. pen.
richiamato in relazione allo sbarramento probatorio e alla non applicazione per la prova documentale
La regola sul 'filtro' probatorio di cui all'art. 493(1) non opera per la prova documentale; la decisione di differire l'acquisizione o l'esame documentale non equivale necessariamente a sospensione processuale richiesta dalla difesa
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice può pronunziare assoluzione ex art.129(2) solo se l'insussistenza del fatto o dell'elemento soggettivo emerge dagli atti in modo incontestabile; altrimenti, se è maturata la prescrizione, si procede ad estinzione e annullamento senza rinvio
art. 479 cod. pen.
Norma sanzionatoria per le false attestazioni/infedeltà nelle certificazioni e nei verbali; nel caso in esame è il capo di imputazione originario per le dichiarazioni false nei verbali relativi al controllo stradale
art. 186 Codice della Strada
Riferimento normativo alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza; i verbali contestati erano stati poi utilizzati nei procedimenti per violazioni di tale norma
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 2, Sez. 5, Sez. U. – Di Martino, Visconti ecc.)
Consolidato principio secondo cui la declaratoria di prescrizione pronunciata in favore di un imputato per un reato maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza può estendersi anche al coimputato non impugnante; le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti dell'effetto estensivo quando la prescrizione matura dopo l'irrevocabilità
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p. richiede che il differimento o la sospensione del procedimento siano determinati dalla richiesta dell'imputato o del suo difensore; rinvii disposti per esigenze del giudice o per altre parti non comportano automaticamente sospensione
- Quando si contesta la decorrenza della prescrizione occorre esaminare i verbali d'udienza: la mera concessione di un termine per eccezioni documentali non equivale a sospensione se l'attività processuale prosegue o il rinvio è motivato da altre esigenze
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia definitiva, la Corte di legittimità annulla senza rinvio per estinzione del reato; in questo caso le statuizioni civili collegate alla condanna penale possono essere invalidati e rimessi al giudice civile competente
- L'effetto estensivo della prescrizione può giovare ai coimputati non impugnanti solo se la causa estintiva si è verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti
- La declaratoria di assoluzione per insussistenza dei fatti ai sensi dell'art.129(2) c.p.p. è possibile solo quando l'insussistenza sia manifestamente risultante dagli atti; altrimenti, se sussiste una causa di estinzione (es. prescrizione) va dichiarata l'estinzione del reato
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