Sentenza n. 14031/2026 - Roma, Sezione 3Q
per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti con cui il Ministero della Salute ha rigettato il riconoscimento automatico del titolo di odontoiatra in possesso del medesimo di cui al giudizio rubricato sub r.g.n. 3275/2022, definito dal Consiglio di Stato con sentenza di cessata materia del contendere del 18 settembre 2023, n. 08397, non notificata (doc. a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi e ritardo nel riconoscimento automatico del titolo estero di odontoiatra, poi riconosciuto con decreto del 5 giugno 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dei provvedimenti con cui il Ministero della Salute aveva negato o ritardato il riconoscimento automatico del titolo di odontoiatra conseguito in Romania. Ha dedotto di non aver potuto esercitare la professione dal 23 dicembre 2020 al 5 giugno 2023 e ha chiesto il ristoro dei costi sostenuti per il tirocinio di adattamento svolto a Roma, delle spese relative ai procedimenti giudiziari, dei mancati ricavi professionali dal 19 ottobre 2021 al 5 giugno 2023 e del pregiudizio derivante dal ritardato consolidamento della posizione professionale e della clientela. Il Ministero ha eccepito la tardività della domanda e, nel merito, ha sostenuto che il ricorrente avrebbe potuto esercitare la professione già dal 2020 in forza della normativa emergenziale sul reclutamento del personale sanitario, nonché che non fosse stata fornita prova adeguata del danno e della relativa consistenza probabilistica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestiva la domanda ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a. Poiché la sentenza del Consiglio di Stato del 18 settembre 2023 non era stata notificata, il termine per il passaggio in giudicato è stato individuato in sei mesi dalla pubblicazione; il ricorso è stato quindi considerato tempestivo. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, derivante sia da illegittimità provvedimentale sia dalla violazione del termine di conclusione del procedimento, ha natura aquiliana e richiede la prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito: danno ingiusto e suo ammontare, nesso causale, dolo o colpa dell'amministrazione. L'illegittimità dell'atto o il ritardo non determinano automaticamente il diritto al risarcimento; grava sul danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso concreto il TAR ha escluso la colpa dell'amministrazione, valorizzando il precedente rigetto del ricorso di primo grado con sentenza del 17 gennaio 2022, elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e quindi di un errore scusabile. Il Collegio ha inoltre considerato la possibilità, riconosciuta dalla normativa emergenziale, di esercitare la qualifica professionale sanitaria già durante la pendenza del contenzioso. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La domanda risarcitoria proposta dopo il giudizio di annullamento è tempestiva se presentata entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; per una sentenza del Consiglio di Stato non notificata, il giudicato si forma decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione, salvo impugnazione.
art. 2697 c.c.
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel giudizio risarcitorio grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare il danno, il suo ammontare, l'ingiustizia, il nesso causale e la colpa o il dolo dell'amministrazione.
art. 2043 c.c.
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi è ricondotta alla responsabilità aquiliana e presuppone la prova congiunta degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito; il ricorrente deve fornire una prova adeguata della consistenza del danno emergente e del lucro cessante.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimità provvedimentale o per inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento ha natura aquiliana e richiede la prova dell'ingiustizia del danno, del suo ammontare, del nesso causale e del dolo o della colpa dell'amministrazione.
- L'illegittimità o il ritardo dell'azione amministrativa non producono automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- La colpa della pubblica amministrazione non può essere desunta dalla sola illegittimità dell'atto; deve risultare una rimproverabilità soggettiva valutata alla luce della chiarezza della disciplina, della semplicità dei fatti, del carattere vincolato o discrezionale del potere e del rispetto delle regole di correttezza, imparzialità e buona fede.
- Il contrasto giurisprudenziale, l'incertezza del quadro normativo o la complessità della situazione di fatto possono integrare un errore scusabile ed escludere la colpa dell'amministrazione.
- Quando una sentenza del Consiglio di Stato non è notificata, il termine per il passaggio in giudicato decorre, ai fini della proposizione della domanda risarcitoria collegata al giudizio di annullamento, dal decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; la domanda deve poi essere proposta entro centoventi giorni dal giudicato.
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