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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 21351 del 29.03.2021, notificato in data 30.03.2021, a firma del Direttore U.O.A. Avvocatura e del Dirigente Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive del Comune di San Benedetto del Tronto, con il quale veniva respinta la richiesta di revoca e/o annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 744 del 30.07.2015 presentata in data 05.03.2021;

Giustizia amministrativa202100316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha respinto la richiesta di revoca e/o annullamento di un'ordinanza dirigenziale del 30 luglio 2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 29 marzo 2021, notificato il giorno successivo, con cui il Comune di San Benedetto del Tronto ha respinto la richiesta presentata il 5 marzo 2021 di revoca e/o annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 744 del 30 luglio 2015. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso né il contenuto sostanziale dell'ordinanza del 2015.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Rilevata la dichiarazione della parte ricorrente di permanenza dell'interesse alla decisione, ha disposto, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Il Comune è stato ordinato di depositare al più presto una relazione dettagliata sulla vicenda controversa, nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione del provvedimento da parte della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 1 c.p.a., per giustificare l'adozione dell'incombente istruttorio in funzione di effettività e concentrazione della tutela.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato come base normativa per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e degli atti o documenti utili alla decisione.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente conferma la permanenza dell'interesse alla decisione e il quadro fattuale e documentale non è ancora sufficientemente definito, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio prima di decidere il merito.
  • Ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione dettagliata sui fatti controversi e della documentazione utile alla decisione.
  • Gli incombenti istruttori possono essere disposti in funzione dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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