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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-125/22

Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) del 27 luglio 2022. — RT France contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto temporaneo di radiodiffusione e sospensione delle autorizzazioni di radiodiffusione dei contenuti di taluni organi di informazione – Inserimento nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Competenza del Consiglio – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Libertà di espressione e d’informazione – Proporzionalità – Libertà d’impresa – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità. — Causa T-125/22

Giurisprudenza europea62022TJ0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di RT France contro le misure UE che vietavano la diffusione dei suoi contenuti nell’Unione. Ha ritenuto che il Consiglio potesse agire nell’ambito della PESC per contrastare una campagna di propaganda a sostegno dell’aggressione russa all’Ucraina e che, in un contesto di estrema urgenza, non fosse necessario un previo contraddittorio. Ha poi escluso la violazione della libertà di espressione, della libertà d’impresa e del divieto di discriminazione, valorizzando il carattere temporaneo e reversibile delle misure e la loro finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dell’Unione.

Annullamento negato delle misure restrittive UE che vietano la radiodiffusione dei contenuti di RT France per propaganda a sostegno dell’aggressione russa contro l’Ucraina.

La questione giuridica

Se il Consiglio fosse competente, nell’ambito della PESC e mediante misure restrittive, a vietare temporaneamente la radiodiffusione dei contenuti di un’emittente controllata dalla Federazione russa; se la procedura avesse violato i diritti della difesa e il diritto di essere ascoltati; se il divieto incidesse illegittimamente sulla libertà di espressione e di informazione, sulla libertà d’impresa e sul principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che il Consiglio era competente ad adottare, sulla base degli articoli 29 TUE e 215, paragrafo 2, TFUE, misure restrittive consistenti nel divieto temporaneo di radiodiffusione dei contenuti di RT France, perché tali misure rientravano nella PESC, perseguivano obiettivi di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dell’Unione e della pace internazionale e richiedevano un’attuazione uniforme nell’Unione. Ha inoltre deciso che, nelle circostanze eccezionali dell’aggressione russa contro l’Ucraina, il mancato ascolto preventivo della ricorrente non violava i diritti della difesa, e che il divieto, pur costituendo una restrizione alla libertà di espressione e alla libertà d’impresa, era previsto dalla legge, rispettava il contenuto essenziale dei diritti, perseguiva un obiettivo di interesse generale e risultava proporzionato; infine, non vi era violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 40 TUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 3 TUE
  • Articolo 21 TUE
  • Articolo 24 TUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/512/PESC
  • Regolamento (UE) n. 833/2014
  • Decisione (PESC) 2022/351
  • Regolamento (UE) 2022/350

Divieto di radiodiffusione dei contenuti di RT France

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da RT France avverso la decisione (PESC) 2022/351 e il regolamento (UE) 2022/350, con cui il Consiglio ha inserito la ricorrente negli elenchi delle entità soggette a misure restrittive e ha vietato la radiodiffusione dei suoi contenuti nell’Unione. Il Tribunale, in Grande Sezione, ha esaminato la causa con procedura accelerata, in un contesto segnato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina.

Fatti essenziali e contesto

RT France è un’emittente con sede in Francia, interamente partecipata dall’associazione russa TV Novosti, finanziata in larga parte dal bilancio dello Stato russo. Il Consiglio ha adottato gli atti impugnati il 1° marzo 2022, ritenendo che alcuni organi di informazione sotto il controllo della leadership russa diffondessero propaganda e disinformazione a sostegno dell’aggressione all’Ucraina, con una minaccia diretta all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione.

Competenza del Consiglio

Il Tribunale ha affermato che la decisione impugnata rientra nella nozione ampia di "posizione dell’Unione" ai sensi dell’articolo 29 TUE, perché inserita nella PESC, riferita a una questione tematica specifica e non qualificabile come intervento operativo. Ha poi ritenuto che l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE consentisse l’adozione del regolamento attuativo per garantire un’applicazione uniforme nell’Unione. La circostanza che il diritto nazionale francese attribuisca all’Arcom poteri di regolazione o sanzione non esclude né limita la competenza del Consiglio.

Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato

Pur riconoscendo che il diritto di essere ascoltato è un principio fondamentale, il Tribunale ha ritenuto che, nelle circostanze eccezionali del caso, il Consiglio potesse adottare le misure senza previa audizione della ricorrente. Ha valorizzato:

  • l’urgenza estrema derivante dallo scoppio della guerra;
  • la necessità di un effetto immediato delle misure;
  • il rischio che un contraddittorio preventivo ne compromettesse l’efficacia. Ha inoltre osservato che la ricorrente non ha dimostrato che un’eventuale audizione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Motivazione degli atti impugnati

Il Tribunale ha giudicato sufficiente la motivazione, ritenendo che i considerando degli atti impugnati indicassero con precisione il contesto, la natura della campagna di propaganda attribuita alla Federazione russa, il ruolo degli organi di informazione interessati e le ragioni specifiche dell’inserimento della ricorrente negli allegati. La motivazione era, secondo il Tribunale, sufficientemente concreta per consentire alla ricorrente di contestare utilmente le misure.

Libertà di espressione e di informazione

Il divieto temporaneo di radiodiffusione è stato qualificato come ingerenza nella libertà garantita dall’articolo 11 della Carta. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto la restrizione legittima perché:

  • prevista dalla legge, cioè fondata su basi chiare negli articoli 29 TUE e 215 TFUE;
  • rispettosa del contenuto essenziale della libertà, poiché temporanea, reversibile e non estesa ad attività diverse dalla radiodiffusione;
  • volta a perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza dell’Unione, della pace e della sicurezza internazionale;
  • proporzionata, perché idonea e necessaria a contrastare una campagna sistematica di propaganda a favore di una guerra di aggressione.

Il Tribunale ha dato rilievo alla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare sulla responsabilità degli organi di informazione audiovisivi, e all’articolo 20, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che vieta la propaganda di guerra.

Valutazione degli elementi di prova

Sulla base dei contenuti trasmessi da RT France nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’aggressione russa, il Tribunale ha ritenuto provato che la ricorrente avesse diffuso una narrazione sistematicamente favorevole alla Federazione russa, presentando l’invasione come azione difensiva o preventiva e riprendendo la propaganda ufficiale russa. Ha concluso che il Consiglio disponeva di indizi concreti, precisi e concordanti sufficienti a fondare le misure restrittive.

Libertà d’impresa

La limitazione della radiodiffusione è stata considerata una restrizione alla libertà d’impresa, ma giustificata dagli stessi obiettivi di interesse generale e proporzionata. Il Tribunale ha osservato che le misure erano temporanee, reversibili e non impedivano in assoluto altre attività della ricorrente, né era dimostrato un rischio certo di liquidazione immediata.

Non discriminazione in base alla nazionalità

Il Tribunale ha escluso la violazione dell’articolo 21 della Carta. Ha rilevato che la ricorrente non rientrava, in ogni caso, nell’ambito di applicazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità come configurato dall’articolo 18 TFUE e che, comunque, la misura non si fondava solo sull’origine russa del finanziamento, ma soprattutto sul ruolo attivo della ricorrente nella propaganda a favore dell’aggressione all’Ucraina.

Decisione finale

Il ricorso è stato respinto integralmente. RT France è stata condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario, mentre gli Stati membri intervenuti, la Commissione e l’Alto rappresentante hanno sopportato le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivelibertà di espressione e di informazionelibertà d’impresanon discriminazione

Testo integrale

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