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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-32/22

Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022. — Anheuser-Busch Inbev e Ampar contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell’ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della sentenza del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell’impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione. — Causa C-32/22 P(I)

Giurisprudenza europea62022CO0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che chi è stato ammesso a intervenire nel procedimento di impugnazione davanti ad essa mantiene tale qualità anche davanti al Tribunale quando la causa viene rinviata dopo l’annullamento della sentenza. Il Tribunale non può quindi esigere una nuova istanza di intervento né considerare irricevibili le osservazioni presentate ex articolo 217 del suo regolamento di procedura. L’ordinanza rafforza la continuità del contraddittorio tra Corte e Tribunale e tutela i diritti processuali dell’interveniente.

Status di interveniente dinanzi al Tribunale per chi era intervenuto nel precedente grado di impugnazione, dopo annullamento e rinvio della causa.

La questione giuridica

Se un soggetto ammesso a intervenire nel procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte conserva, a seguito dell’annullamento della sentenza del Tribunale e del rinvio della causa al Tribunale, lo status di interveniente dinanzi a quest’ultimo senza dover presentare una nuova istanza di intervento; e se il rifiuto del Tribunale di iscrivere le osservazioni depositate ex articolo 217 del regolamento di procedura equivalga a un diniego di tale status impugnabile ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto.

Principio di diritto

L’interveniente ammesso dalla Corte in sede di impugnazione conserva di pieno diritto, in caso di annullamento della sentenza del Tribunale e rinvio della causa a quest’ultimo, lo status di interveniente dinanzi al Tribunale, con i correlati diritti processuali, senza necessità di una nuova istanza di intervento; di conseguenza, il rifiuto del Tribunale di versare agli atti le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 217 del suo regolamento di procedura, motivato sul presupposto opposto, integra un diniego implicito di tale status ed è impugnabile ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 79 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 142-145 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 215 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 217, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Status di interveniente nel giudizio rinviato dopo impugnazione

L’ordinanza riguarda un’impugnazione ex articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte, proposta da Anheuser-Busch InBev SA/NV e Ampar BVBA contro la decisione del Tribunale del 6 dicembre 2021. Il contesto è un contenzioso in materia di aiuti di Stato relativi al regime belga delle esenzioni sugli utili in eccesso, con causa rinviata al Tribunale dopo l’annullamento della precedente sentenza da parte della Corte nella causa C-337/19 P.

Fatti e iter processuale

La Commissione aveva adottato la decisione 2016/1699, qualificando talune esenzioni fiscali belghe come regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e ordinando il recupero degli aiuti. Il Regno del Belgio, Magnetrol International e successivamente Anheuser-Busch InBev e Ampar avevano proposto ricorsi dinanzi al Tribunale. Le ricorrenti in questa impugnazione erano state ammesse a intervenire nel procedimento di impugnazione C-337/19 P davanti alla Corte a sostegno di Magnetrol International.

Con sentenza del 16 settembre 2021, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 e ha rinviato le cause T-131/16 e T-263/16 al Tribunale per la decisione su alcuni motivi rimasti aperti. Le ricorrenti hanno quindi depositato osservazioni scritte ex articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte. Con lettera del 6 dicembre 2021, il cancelliere del Tribunale ha comunicato che tali osservazioni non sarebbero state versate agli atti, poiché non costituivano un documento previsto dal regolamento di procedura.

Questioni sottoposte alla Corte

La Corte ha dovuto stabilire:

  • se la lettera del cancelliere dovesse essere interpretata come decisione del Tribunale di negare implicitamente alle ricorrenti lo status di interveniente nella causa T-263/16 RENV;
  • se tale decisione fosse impugnabile, pur in mancanza di una formale istanza di intervento dinanzi al Tribunale;
  • se, nel merito, un interveniente ammesso in sede di impugnazione conservi automaticamente lo status di interveniente nel giudizio rinviato al Tribunale dopo l’annullamento della sentenza impugnata.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 57, primo comma, dello Statuto, che consente l’impugnazione contro le decisioni del Tribunale che respingono un’istanza di intervento;
  • l’articolo 56 dello Statuto, relativo alle impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento o pongono termine a determinati incidenti di procedura;
  • l’articolo 61, secondo comma, dello Statuto, sul vincolo per il Tribunale alle decisioni della Corte sui punti di diritto in caso di rinvio;
  • l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, che disciplina l’intervento in presenza di un interesse alla soluzione della controversia;
  • gli articoli 215, 217 e 219 del regolamento di procedura del Tribunale, che regolano il rinvio, il deposito di osservazioni dopo l’annullamento e la disciplina delle spese;
  • l’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, richiamato per la continuità del contraddittorio.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Pur non essendo stata proposta dal Tribunale una formale decisione di rigetto di un’istanza di intervento, la lettera del 6 dicembre 2021 è interpretata come manifestazione della decisione di negare alle ricorrenti lo status di interveniente nella causa rinviata. La Corte osserva che, se si negasse la possibilità di impugnare una simile decisione, l’interveniente in sede di impugnazione resterebbe privo di tutela effettiva: non potrebbe proporre una nuova istanza di intervento, perché tardiva, né utilizzare un altro rimedio utile.

La Corte precisa inoltre che l’articolo 56 dello Statuto non è il rimedio corretto, perché la decisione impugnata non conclude il procedimento né decide una controversia di merito, e l’incidente non riguarda incompetenza o irricevibilità. Per contro, l’articolo 57, primo comma, tutela proprio il soggetto al quale è stato negato lo status di interveniente, anche quando il diniego è implicito.

Ragionamento sul merito

Nel merito, la Corte osserva che né il regolamento di procedura del Tribunale né lo Statuto disciplinano espressamente lo status degli intervenienti nel caso in cui la Corte, dopo aver accolto l’impugnazione, annulli la decisione del Tribunale e rinvii la causa. Tuttavia, il sistema processuale dei giudici dell’Unione è improntato alla continuità tra impugnazione e fase di rinvio: il Tribunale è investito direttamente dalla decisione di rinvio, le parti possono presentare osservazioni sulle conseguenze della sentenza della Corte, e il Tribunale decide anche sulle spese dell’impugnazione.

La Corte valorizza l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto: l’intervento è connesso all’interesse alla soluzione della controversia, non a una specifica fase isolata del procedimento. Se un soggetto è stato ammesso a intervenire in impugnazione perché interessato all’esito del contenzioso, escluderlo nella fase di rinvio priverebbe di contenuto i diritti processuali già riconosciuti e interromperebbe ingiustificatamente il contraddittorio. La soluzione del Tribunale farebbe dipendere la portata dell’intervento da una scelta processuale della Corte di statuire definitivamente o rinviare la causa, con disparità irragionevole.

La Corte aggiunge che il riconoscimento dello status di interveniente nel giudizio rinviato non elude le garanzie procedurali: l’interessato è già stato ammesso dalla Corte secondo l’articolo 40 e le disposizioni pertinenti del suo regolamento di procedura. Neppure è decisivo l’argomento relativo alle cause pilota e alla sospensione del procedimento, poiché la sospensione non può impedire l’ammissione dell’intervento quando ne ricorrano i presupposti.

Esito e dispositivo

La Corte accoglie il motivo unico e annulla la decisione del Tribunale. Dichiara che Anheuser-Busch InBev e Ampar hanno, di pieno diritto, lo status di intervenienti nella causa T-263/16 RENV e che il Tribunale deve adottare le conseguenti misure procedurali, compresa la valutazione delle osservazioni depositate ex articolo 217 del regolamento di procedura.

Spese

Poiché la Commissione è rimasta soccombente ma le altre parti non avevano chiesto la sua condanna alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.

Principio affermato

L’ordinanza afferma che l’interveniente ammesso dalla Corte nel giudizio di impugnazione mantiene, per effetto del rinvio della causa al Tribunale, lo status di interveniente nel successivo giudizio dinanzi a quest’ultimo. Il Tribunale non può trattare le osservazioni depositate da tale soggetto come documenti estranei al procedimento, poiché ciò equivarrebbe a negargli implicitamente lo status processuale già acquisito.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoprocesso dinanzi ai giudici dell'unioneinterventoimpugnazionespese processuali

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