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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-242/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022. — Procedimento penale contro TL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di ‟documento fondamentale” – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa. — Causa C-242/22 PPU

Giurisprudenza europea62022CJ0242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale urgente, ha esaminato una situazione in cui un cittadino moldavo non parlante portoghese non aveva avuto l’assistenza di un interprete né la traduzione di atti decisivi del procedimento, compresi il documento di identità e residenza e gli atti relativi alla revoca della sospensione della pena. Ha dichiarato che i diritti all’interpretazione, alla traduzione e all’informazione previsti dalle direttive 2010/64 e 2012/13 hanno effetto diretto e non possono essere neutralizzati da una nullità relativa soggetta a decadenza se il termine decorre prima che l’interessato conosca i propri diritti e il contenuto dell’atto. Spetta al giudice nazionale verificare se il diritto interno possa essere interpretato conformemente; in caso contrario deve disapplicare la norma incompatibile.

Diritti all’interprete, alla traduzione e all’informazione nei procedimenti penali: incompatibilità con il diritto UE di una nullità relativa soggetta a termine che decorre prima che l’imputato sia informato dei suoi diritti e del contenuto del documento essenziale

La questione giuridica

Se gli articoli 1-3 della direttiva 2010/64/UE e l’articolo 3 della direttiva 2012/13/UE, letti alla luce degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta e dell’articolo 6 CEDU, ostino a una normativa nazionale che qualifica come nullità relativa, da eccepire entro un termine pena decadenza, la mancata assistenza dell’interprete e la mancata traduzione di documenti essenziali, quando il termine inizi a decorrere prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che comprende, dei suoi diritti e del contenuto del documento essenziale.

Principio di diritto

Le direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta e con il principio di արդյունավետà, ostano a una disciplina nazionale che imponga al beneficiario di far valere, entro un termine perentorio, la mancata nomina dell’interprete, la mancata traduzione di documenti essenziali o la mancata informazione su tali diritti, se quel termine decorre prima che l’interessato sia stato effettivamente informato, in una lingua che comprende, dell’esistenza e della portata di tali diritti e dell’esistenza, contenuto ed effetti del documento essenziale. In tal caso la regola nazionale rende eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, l’esercizio effettivo dei diritti di difesa, sicché il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme o, in difetto, disapplicare la norma incompatibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2010/64/UE
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 47, 48, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3
  • Articolo 6 CEDU
  • Articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2010/64/UE
  • Articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 23a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Diritti all’interprete, alla traduzione e all’informazione nei procedimenti penali

La pronuncia interviene su un rinvio pregiudiziale urgente del Tribunal da Relação de Évora in un procedimento penale portoghese. La Corte affronta le conseguenze della mancata assistenza di un interprete e della mancata traduzione di atti rilevanti per una persona imputata e poi condannata con pena sospesa, successivamente revocata per asserita violazione delle condizioni di probation.

Fatti e procedimento principale

TL, cittadino moldavo non in grado di comprendere il portoghese, fu sottoposto a indagine giudiziaria in Portogallo il 10 luglio 2019. Il verbale di messa sotto indagine fu tradotto in romeno, ma il documento di identità e residenza (DIR) venne redatto senza interprete e senza traduzione in romeno. In seguito TL fu condannato a tre anni di reclusione, con sospensione condizionale e periodo di prova; durante il processo era assistito da difensore e interprete.

Le autorità tentarono poi di contattarlo all’indirizzo indicato nel DIR, ma senza successo. Il tribunale di primo grado notificò in portoghese un ordine di comparizione per la violazione delle condizioni della probation e, in seguito alla mancata comparizione, revocò la sospensione della pena con ordinanza anch’essa notificata in portoghese. TL fu poi arrestato al nuovo indirizzo e, tramite nuovo difensore, chiese la nullità del DIR e degli atti successivi.

Normativa nazionale e dubbi del giudice del rinvio

Il giudice del rinvio ha descritto la disciplina portoghese rilevante, in particolare:

  • l’articolo 92 CCP, che impone l’uso del portoghese e la nomina di un interprete quando una persona non conosce la lingua;
  • l’articolo 120 CCP, che qualifica come nullità relativa la mancata nomina dell’interprete, da eccepire dalla parte interessata entro un termine, pena decadenza;
  • l’articolo 122 CCP, sugli effetti della nullità;
  • l’articolo 196 CCP, sul DIR e sugli obblighi di comunicare il cambio di residenza e le conseguenze della mancata osservanza.

Il giudice nazionale dubitava della compatibilità di tale sistema con le direttive 2010/64 e 2012/13, anche perché tali direttive non risultavano ancora trasposte nell’ordinamento interno.

Questioni sottoposte alla Corte

La questione pregiudiziale mirava a stabilire se le direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE, lette anche alla luce dell’articolo 6 CEDU, impediscano una normativa nazionale che:

  • subordina l’invocazione della mancata nomina dell’interprete e della mancata traduzione di documenti essenziali a un’eccezione della parte interessata;
  • impone che la nullità sia dedotta entro un termine prestabilito;
  • fa decorrere tale termine anche quando l’interessato non sia stato informato, in una lingua che comprende, del diritto all’interprete, della traduzione e del contenuto del documento essenziale.

Quadro normativo UE rilevante

La Corte richiama il sistema delle due direttive come minimo comune di tutela nel processo penale:

  • la direttiva 2010/64/UE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione dei documenti essenziali;
  • la direttiva 2012/13/UE, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sul diritto di essere informati del diritto all’interpretazione e alla traduzione;
  • la Carta, articoli 47 e 48, paragrafo 2, come parametri di interpretazione;
  • l’articolo 6 CEDU, richiamato in funzione di coerenza interpretativa.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13 sono formulati in modo sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato da poter avere effetto diretto, sicché il singolo può invocarli contro lo Stato.

Poi chiarisce che il DIR, nel caso concreto, costituisce un "documento essenziale" ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2010/64, perché contiene obblighi processuali rilevanti e le conseguenze della loro violazione, in particolare l’obbligo di comunicare il cambio di residenza. Anche l’ordine di comparizione e l’ordinanza di revoca della sospensione della pena rientrano nel perimetro delle direttive, perché sono atti ancillari alla condanna e possono condurre all’esecuzione della pena detentiva.

La mancata traduzione del DIR e degli atti successivi, unita all’assenza di interprete nella redazione del DIR e alla mancata informazione sui diritti linguistici, integra quindi una violazione dei diritti garantiti dalle direttive. La Corte sottolinea che subordinare l’eccezione di tali violazioni a una nullità relativa da dedurre entro un termine che decorre prima che l’interessato conosca l’esistenza e la portata dei suoi diritti rende di fatto impossibile esercitarli.

Limiti dell’autonomia processuale nazionale

La Corte ricorda che, in assenza di regole UE specifiche sulle conseguenze processuali della violazione, gli Stati membri conservano autonomia procedurale, ma nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Nel caso di specie, la Corte non ravvisa elementi che facciano dubitare dell’equivalenza, ma ritiene violato il principio di effettività se il termine di decadenza decorre prima che il soggetto sia informato, in lingua comprensibile, sia dei suoi diritti sia dell’esistenza e del contenuto dell’atto essenziale.

In particolare, nel caso del DIR, il soggetto che non comprende la lingua del procedimento non è in grado di apprezzare né la portata dell’atto né la necessità dell’interprete o della traduzione; se il termine scade immediatamente con la finalizzazione dell’atto, la tutela diventa puramente teorica.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13, letti alla luce degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta e del principio di effettività, ostano a una normativa nazionale che imponga al beneficiario di far valere tali violazioni entro un termine perentorio, quando quel termine inizi a decorrere prima che egli sia stato informato, in una lingua che comprende, dei propri diritti e del contenuto dell’atto essenziale.

La Corte aggiunge che, se un’interpretazione conforme del diritto interno non è possibile, il giudice nazionale deve dare piena efficacia al diritto UE e disapplicare la norma incompatibile.

Come è indicizzato

Materieprocedimento penalediritto all’interprete e alla traduzionediritti della difesanullità processualicooperazione giudiziaria penale

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