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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-74/22

Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022. — Soudal NV e Esko-Graphics BVBA contro Magnetrol International NV e Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell’ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell’impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione – Impugnazione proposta tardivamente – Errore scusabile. — Causa C-74/22 P(I)

Giurisprudenza europea62022CO0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’intervento ammesso in sede di impugnazione si proietta, di regola, anche nel giudizio dinanzi al Tribunale dopo il rinvio della causa. Ha quindi ritenuto illegittimo il rifiuto del Tribunale di riconoscere lo status di interveniente a Soudal ed Esko‑Graphics e di acquisire le loro osservazioni sulle conseguenze della precedente sentenza della Corte. L’impugnazione è stata giudicata ricevibile nonostante la tardività, per l’esistenza di un errore scusabile sulla corretta via processuale. La decisione del Tribunale è stata pertanto annullata e le ricorrenti hanno conservato il loro status di intervenienti nella causa rinviata.

Intervento in causa rinviata dopo impugnazione: l’interveniente in sede di impugnazione conserva di pieno diritto lo status di interveniente dinanzi al Tribunale dopo il rinvio della causa, e il diniego implicito di tale status può essere impugnato; nel caso concreto l’impugnazione è accolta e la decisione del Tribunale è annullata.

La questione giuridica

Se, dopo che la Corte ha accolto un’impugnazione, annullato la sentenza del Tribunale e rinviato la causa a quest’ultimo, un soggetto ammesso a intervenire nel giudizio di impugnazione conservi automaticamente lo status di interveniente dinanzi al Tribunale; se il rifiuto del Tribunale di prendere in considerazione le osservazioni depositate da tale soggetto integri una decisione impugnabile; e se l’impugnazione sia ricevibile nonostante il dubbio sul fondamento giuridico applicabile e la tardività rispetto al termine di due settimane dell’articolo 57 dello Statuto.

Principio di diritto

Quando la Corte accoglie un’impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa a quest’ultimo, un soggetto che era stato ammesso a intervenire nel giudizio di impugnazione conserva di pieno diritto lo status di interveniente dinanzi al Tribunale nella causa rinviata, senza dover presentare una nuova istanza di intervento. Il rifiuto del Tribunale di versare agli atti le osservazioni depositate da tale soggetto, in quanto considerate un documento non previsto, equivale a negargli implicitamente lo status di interveniente ed è impugnabile ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto. Nel caso concreto, l’impugnazione, benché formalmente fondata su un dubbio di qualificazione, è stata ritenuta ricevibile per errore scusabile, ma il motivo è stato accolto nel merito e la decisione del Tribunale è stata annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 79 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 142-145 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 215 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 217, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 51 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione

Intervento in causa rinviata dopo impugnazione

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da due imprese belghe, Soudal NV ed Esko‑Graphics BVBA, contro la decisione del Tribunale che aveva rifiutato di riconoscerle come intervenienti nella causa T‑263/16 RENV e di acquisire agli atti le loro osservazioni scritte presentate dopo la sentenza della Corte nella causa C‑337/19 P. Il contesto è quello di un ampio contenzioso in materia di aiuti di Stato relativo al regime belga delle esenzioni degli utili in eccesso.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Commissione, con la decisione (UE) 2016/1699, aveva qualificato il regime come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e aveva ordinato il recupero. Il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione con sentenza del 14 febbraio 2019; la Commissione aveva poi impugnato tale sentenza nella causa C‑337/19 P. In quella fase, la Corte aveva ammesso l’intervento di Soudal ed Esko‑Graphics a sostegno della Magnetrol International NV.

Con la sentenza del 16 settembre 2021, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, ha rigettato alcuni motivi e ha rinviato le cause al Tribunale per il riesame dei restanti motivi. Dopo il rinvio, Soudal ed Esko‑Graphics hanno depositato osservazioni ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il cancelliere del Tribunale ha comunicato che tali osservazioni non sarebbero state versate agli atti, poiché non costituivano un documento previsto dal regolamento di procedura, e ciò è stato letto dalle ricorrenti come un diniego implicito del loro status di intervenienti.

Questioni di ricevibilità dell’impugnazione

La Commissione ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione sia perché la decisione impugnata non sarebbe stata impugnabile, sia perché il ricorso sarebbe stato tardivo.

Quanto alla natura dell’atto, la Corte ha qualificato la lettera del 6 dicembre 2021 come una decisione sostanziale del Tribunale di negare alle ricorrenti lo status di intervenienti nella causa rinviata, e non come un mero rifiuto di deposito di un documento. Ha quindi ritenuto che tale decisione fosse impugnabile ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto, anche se il Tribunale non aveva formalmente respinto una nuova istanza di intervento.

Quanto alla tardività, la Corte ha riconosciuto che il termine di due settimane decorreva dalla notifica della lettera del 6 dicembre 2021, per cui l’impugnazione proposta il 28 gennaio 2022 era fuori termine. Tuttavia, ha ritenuto scusabile l’errore delle ricorrenti sulla corretta base giuridica e sul termine applicabile, alla luce del tenore sommario della comunicazione del Tribunale, della prassi precedente del Tribunale favorevole alla conservazione dello status di interveniente e dell’incertezza oggettiva generata dalla disciplina processuale. L’eccezione di irricevibilità è quindi stata respinta.

Ragionamento della Corte sul merito

Nel merito, la Corte ha osservato che il regolamento di procedura del Tribunale non disciplina espressamente lo status delle persone ammesse a intervenire dinanzi alla Corte quando la causa viene rinviata al Tribunale. Ha però valorizzato la continuità tra il giudizio di impugnazione e il procedimento davanti al Tribunale dopo il rinvio, come emerge dagli articoli 215, 217 e 219 del regolamento di procedura del Tribunale e dall’articolo 61, secondo comma, dello Statuto.

La Corte ha sottolineato che l’articolo 217 serve a consentire alle parti di prendere posizione sugli effetti della sentenza della Corte ai fini della soluzione della controversia, in coerenza con la continuità del contraddittorio. Se si negasse all’interveniente in impugnazione lo status di interveniente nel giudizio rinviato, tale soggetto sarebbe privato di ogni possibilità di far valere davanti al Tribunale osservazioni su una decisione della Corte che ha inciso sui suoi interessi, senza possibilità realistica di rimediare con una nuova istanza di intervento, ormai tardiva.

La Corte ha inoltre richiamato la necessità di coerenza nella tutela processuale e la disciplina delle spese: quando la Corte rinvia la causa al Tribunale, è quest’ultimo che deve provvedere anche sulle spese del procedimento di impugnazione. Negare lo status di interveniente nel giudizio rinviato potrebbe lasciare senza contraddittorio le questioni sulle spese riguardanti quel soggetto.

Principio affermato e dispositivo

La Corte ha quindi affermato che, in un’articolazione coerente dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, un interveniente in sede di impugnazione conserva di pieno diritto lo status di interveniente dinanzi al Tribunale quando la causa è rinviata a quest’ultimo dopo l’annullamento della decisione del Tribunale da parte della Corte. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel negare a Soudal ed Esko‑Graphics tale status.

La decisione impugnata è stata annullata. La Corte non ha pronunciato una decisione sulle spese a carico della Commissione, poiché le ricorrenti non ne avevano chiesto la condanna; ciascuna parte sopporta le proprie spese del presente giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoimpugnazioneinterventotermini processualispese processuali

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