Corte di giustizia, Ordinanza C-31/22
Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022. — Atlas Copco Airpower e Atlas Copco AB contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell’ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della sentenza del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell’impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione. — Causa C-31/22 P(I)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una questione processuale in materia di aiuti di Stato: se l’interveniente ammesso nel giudizio di impugnazione conservi automaticamente il proprio status anche davanti al Tribunale dopo il rinvio della causa. La risposta è positiva: il Tribunale ha commesso un errore di diritto negando ad Atlas Copco Airpower e Atlas Copco lo status di intervenienti e rifiutando di versare agli atti le loro osservazioni. L’ordinanza chiarisce inoltre che una simile decisione del Tribunale è impugnabile ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto, per garantire una tutela giurisdizionale effettiva.
Status di interveniente dinanzi al Tribunale, dopo il rinvio della causa da parte della Corte, per chi era già intervenuto nel precedente grado di impugnazione.
La questione giuridica
Se un soggetto ammesso a intervenire in sede di impugnazione dinanzi alla Corte, quando quest’ultima annulli la sentenza del Tribunale e rinvii la causa al Tribunale, mantenga di pieno diritto lo status di interveniente davanti al Tribunale e possa quindi depositare osservazioni ai sensi dell’articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale; e se il rifiuto di versare tali osservazioni agli atti equivalga a negare tale status, impugnabile ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte.
Principio di diritto
Quando la Corte ha ammesso un soggetto a intervenire in sede di impugnazione e, accogliendo l’impugnazione, ha annullato la sentenza del Tribunale rinviando la causa a quest’ultimo, tale soggetto conserva di pieno diritto lo status di interveniente dinanzi al Tribunale nella causa rinviata, senza dover presentare una nuova istanza di intervento; di conseguenza può depositare osservazioni ai sensi dell’articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale. Il rifiuto del Tribunale di acquisire tali osservazioni perché non previste dal regolamento, ove comporti il diniego di tale status, è impugnabile ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto, poiché assicura la tutela giurisdizionale del diritto di intervento e la continuità del contraddittorio.
Norme richiamate
- Articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 79 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 142-145 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 215 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2016/1699/UE
- Articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE
Status di interveniente dopo il rinvio al Tribunale
L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da Atlas Copco Airpower NV e Atlas Copco AB contro la decisione del Tribunale che, nella causa T-263/16 RENV, aveva rifiutato di riconoscere loro lo status di intervenienti e di versare agli atti le osservazioni presentate dopo la sentenza della Corte del 16 settembre 2021 nella causa C-337/19 P. La controversia si colloca nel contenzioso sugli aiuti di Stato relativi al regime belga delle esenzioni degli utili in eccesso.
Fatti e iter processuale
La Commissione, con la decisione 2016/1699/UE, aveva qualificato talune esenzioni concesse dal Belgio come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ordinandone il recupero. Il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione nelle cause T-131/16 e T-263/16, ma la Corte, con sentenza del 16 settembre 2021, aveva annullato a sua volta tale sentenza e rinviato la causa al Tribunale per statuire su alcuni motivi rimasti aperti.
Atlas Copco Airpower e Atlas Copco erano state ammesse a intervenire nella fase di impugnazione dinanzi alla Corte. Dopo il rinvio, esse avevano depositato osservazioni ai sensi dell’articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte. Il cancelliere del Tribunale aveva però comunicato che tali osservazioni non sarebbero state versate agli atti, perché considerate un documento non previsto dal regolamento di procedura.
Ricevibilità dell’impugnazione
La Commissione eccepiva l’irricevibilità dell’impugnazione, sostenendo che non vi era stata alcuna formale istanza di intervento respinta dal Tribunale e che la decisione contestata riguardava solo il mancato versamento agli atti delle osservazioni. La Corte respinge questa tesi: la lettera del cancelliere deve essere letta come espressione della decisione del Tribunale di negare alle ricorrenti lo status di intervenienti nella causa rinviata.
La Corte osserva che, in concreto, il rifiuto di riconoscere tale status produce effetti equivalenti a quelli di un rigetto di un’istanza di intervento. Inoltre, imporre all’interveniente in impugnazione di presentare una nuova istanza dinanzi al Tribunale sarebbe inutile, poiché essa sarebbe comunque tardiva ai sensi degli articoli 79 e 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Un’interpretazione restrittiva priverebbe quindi l’interessato di qualsiasi tutela giurisdizionale per far valere i diritti procedurali derivanti dall’articolo 40, secondo comma, dello Statuto.
La Corte precisa altresì che la decisione del Tribunale non è impugnabile ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, perché non conclude il procedimento, non decide il merito e non pone termine a un incidente di procedura rientrante nelle ipotesi tipiche di tale disposizione. Proprio per evitare un vuoto di tutela, la Corte ammette che la decisione che, nel contesto del rinvio, nega implicitamente lo status di interveniente possa essere impugnata sulla base dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto.
Esame nel merito
Nel merito, la Corte afferma che il sistema processuale dell’Unione è caratterizzato da continuità tra impugnazione e fase successiva al rinvio. L’articolo 215 del regolamento di procedura del Tribunale dispone che il Tribunale è investito della causa con la decisione di rinvio; l’articolo 217 consente alle parti di presentare osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte; l’articolo 219 attribuisce al Tribunale il potere di statuire anche sulle spese del procedimento di impugnazione.
Da ciò la Corte ricava che il nuovo esame da parte del Tribunale è la prosecuzione del medesimo contenzioso e che l’articolo 217 mira a garantire la continuità del contraddittorio. In tale prospettiva, se la Corte ha ammesso una parte a intervenire nell’impugnazione in quanto interessata alla soluzione della controversia, tale interesse non viene meno per il solo fatto che la causa sia stata rinviata al Tribunale, salvo verifica in concreto della persistenza dell’interesse.
Ragioni della decisione
La Corte valorizza diversi profili:
- il principio di tutela giurisdizionale effettiva, che sarebbe compromesso se l’interveniente in impugnazione non potesse più partecipare alla fase davanti al Tribunale;
- la continuità del contraddittorio tra i due gradi di giudizio;
- la coerenza nella gestione delle spese, poiché il Tribunale deve pronunciarsi sulle spese del procedimento di impugnazione quando la Corte rinvia la causa;
- l’esigenza di evitare che l’effetto dell’ammissione all’intervento dipenda in modo casuale dalla scelta della Corte di decidere definitivamente o rinviare la causa.
La Corte respinge gli argomenti della Commissione secondo cui si creerebbe una categoria di intervenienti sui generis o si aggirerebbero le decisioni di sospensione dei procedimenti. L’ammissione discende infatti non da una nuova istanza tardiva, ma dallo status già riconosciuto dalla Corte in applicazione dell’articolo 40 dello Statuto.
Decisione e conseguenze
La Corte annulla la decisione del Tribunale del 6 dicembre 2021 e dichiara che Atlas Copco Airpower NV e Atlas Copco AB hanno lo status di intervenienti di pieno diritto nella causa T-263/16 RENV, con conseguente facoltà di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale. Spetta quindi al Tribunale adottare le misure procedurali conseguenti.
Spese
Poiché la Commissione è risultata soccombente ma nessuna delle altre parti aveva chiesto la sua condanna alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese nel procedimento di impugnazione.
Come è indicizzato
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