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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-422/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° agosto 2022. — Ministero dell'Interno contro TO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Comportamenti gravemente violenti – Diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Portata – Revoca delle condizioni materiali di accoglienza. — Causa C-422/21

Giurisprudenza europea62021CJ0422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata dell’articolo 20 della direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. I comportamenti gravemente violenti sono sanzionabili anche se commessi fuori dal centro di accoglienza, ma non può essere adottata una sanzione che, di fatto, sopprima le condizioni materiali di accoglienza lasciando il richiedente senza mezzi per i bisogni essenziali. Restano possibili misure alternative, come il trasferimento o la collocazione separata, nel rispetto di proporzionalità e dignità umana.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33: se i comportamenti gravemente violenti rilevino anche fuori dal centro di accoglienza e se possa essere revocata integralmente l’accoglienza

La questione giuridica

Se l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE osti a una normativa nazionale che consenta la revoca delle misure di accoglienza a un richiedente adulto non vulnerabile che abbia tenuto, fuori dal centro di accoglienza, un comportamento particolarmente violento contro pubblici ufficiali; in particolare, se i "comportamenti gravemente violenti" di cui al paragrafo 4 possano verificarsi anche al di fuori del centro e se la sanzione possa consistere nella revoca delle condizioni materiali di accoglienza.

Principio di diritto

L’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE si applica anche ai comportamenti gravemente violenti posti in essere fuori dal centro di accoglienza; tuttavia, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, osta a che, per tale motivo, al richiedente sia revocata l’accoglienza in modo tale da privarlo dei mezzi per far fronte ai bisogni più elementari (alloggio, vitto, vestiario). Gli Stati membri possono irrogare altre sanzioni, anche incisive, purché individuali, motivate, proporzionate e compatibili con il dovere di garantire comunque un tenore di vita dignitoso e l’accesso all’assistenza sanitaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
  • Articoli 2, 8, 17, 18, 20 e 21 della direttiva 2013/33/UE

Revoca delle condizioni di accoglienza per comportamenti gravemente violenti del richiedente asilo

La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra il Ministero dell’Interno e un richiedente protezione internazionale, TO, escluso dalle condizioni materiali di accoglienza dopo un episodio di violenza fisica contro pubblici ufficiali avvenuto fuori dal centro ospitante. La Corte interpreta l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Fatti e procedimento principale

TO era ospitato in un centro di accoglienza temporanea. In seguito a una relazione di polizia del 28 giugno 2019, la Prefettura di Firenze ha disposto la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo n. 142/2015, dopo che TO era stato ritenuto autore di un’aggressione verbale e fisica ai danni di un dipendente di Trenitalia e di due agenti della polizia municipale, con lesioni tali da rendere necessario il ricorso al pronto soccorso. Il TAR Toscana ha annullato il provvedimento, ritenendo la disciplina nazionale incompatibile con la direttiva 2013/33, alla luce della sentenza Haqbin (C‑233/18). Il Ministero dell’Interno ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha rimesso la questione alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2013/33/UE, soprattutto gli articoli 2, 8, 17, 18, 20 e 21;
  • l’articolo 20, paragrafo 4, che consente sanzioni per le gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza e per i comportamenti gravemente violenti;
  • l’articolo 20, paragrafo 5, che impone decisioni individuali, obiettive, imparziali e motivate, fondate sulla situazione concreta della persona e rispettose del principio di proporzionalità, garantendo in ogni caso assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso;
  • l’articolo 20, paragrafo 6, che vieta la revoca o riduzione prima della decisione di cui al paragrafo 5;
  • il decreto legislativo italiano n. 142/2015, in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), che prevedeva la revoca delle misure di accoglienza in caso di violazione grave o ripetuta delle regole della struttura o di comportamenti gravemente violenti.

Ragionamento della Corte sulla prima parte della questione

La Corte osserva che il testo dell’articolo 20, paragrafo 4, distingue due ipotesi autonome: le gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza e i comportamenti gravemente violenti. Questa seconda ipotesi non è limitata espressamente ai fatti commessi nel centro. Interpretando la disposizione secondo il suo tenore letterale, il contesto e la finalità, la Corte afferma che la nozione di comportamenti gravemente violenti comprende qualsiasi comportamento di tale natura, indipendentemente dal luogo in cui sia stato posto in essere. Una lettura diversa renderebbe superflua la menzione separata dei comportamenti gravemente violenti, poiché quelli commessi nel centro rientrerebbero già nelle violazioni delle regole della struttura.

Ragionamento della Corte sulla seconda parte della questione

Pur ammettendo che tali comportamenti possano essere sanzionati, la Corte ribadisce i limiti già enunciati nella sentenza Haqbin. Una sanzione che revochi tutte le condizioni materiali di accoglienza, o quelle relative ad alloggio, vitto o vestiario, è incompatibile con l’articolo 20, paragrafo 5, perché può privare il richiedente della possibilità di far fronte ai bisogni più elementari, in violazione del tenore di vita dignitoso e del principio di proporzionalità. La gravità del comportamento e la circostanza che sia stato commesso contro pubblici ufficiali non consentono una diversa soluzione. Le garanzie procedurali nazionali non eliminano il rischio che il richiedente resti privo dei mezzi essenziali. Inoltre, la tutela non è riservata ai soli richiedenti vulnerabili: le considerazioni della sentenza Haqbin valgono per tutti i richiedenti protezione internazionale.

Misure alternative ammesse

La Corte ricorda che gli Stati membri possono adottare altre sanzioni che non privino il richiedente delle condizioni materiali di accoglienza, come:

  • la collocazione in una parte separata del centro di accoglienza;
  • il divieto di contatto con altri residenti;
  • il trasferimento in un altro centro o in un altro alloggio;
  • il trattenimento, se ricorrono le condizioni degli articoli da 8 a 11 della direttiva 2013/33. Tutte queste misure devono comunque rispettare l’articolo 20, paragrafo 5, in particolare proporzionalità e dignità umana.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33 si applica ai comportamenti gravemente violenti commessi fuori dal centro di accoglienza;
  • l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, osta alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza se essa priva il richiedente della possibilità di soddisfare i bisogni più elementari. Le spese sono rimesse al giudice nazionale per il procedimento principale.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalecondizioni materiali di accoglienzasanzioni amministrativediritti fondamentali e dignità umana

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