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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Piacenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato inammissibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il giudice rileva che l’istanza era stata presentata nonostante la precedente revoca del nulla osta all’ingresso, individuata quale atto presupposto del titolo di soggiorno richiesto. Tale revoca non risultava impugnata dall’interessato. Il testo non specifica in dettaglio le singole censure dedotte, ma dà atto che il provvedimento non appare prima facie inficiato dai vizi prospettati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato del giudizio, il fumus boni iuris. In particolare, il provvedimento questorile non è apparso prima facie illegittimo perché l’istanza di permesso di soggiorno era fondata su un nulla osta all’ingresso precedentemente revocato, atto presupposto non impugnato dall’interessato. Non sono state adottate misure cautelari. Poiché la Questura non si è costituita in giudizio, il giudice ha disposto nulla sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’insussistenza, prima facie, dei vizi dedotti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone la ravvisabilità prima facie dei vizi dedotti; tale requisito manca quando l’atto impugnato si fonda su un atto presupposto previamente revocato e non impugnato dall’interessato.
  • La mancata impugnazione dell’atto presupposto rilevante per il rilascio di un titolo amministrativo incide sulla plausibilità della domanda cautelare diretta contro il successivo provvedimento che dichiara inammissibile o nega l’istanza fondata su quel presupposto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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