Cassazione Penale, Sentenza n. 10701/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole di vari reati fallimentari e connessi: (A) bancarotta fraudolenta per distrazione relativa a prelevamenti dalla C.P. TRADING s.a.s.; (B) ricorso abusivo al credito contestato per la stessa società; (C) bancarotta per distrazione per trasferimenti dalla ESSECI IMMOBILIARE s.r.l. alla C.P. TRADING e pagamenti/assegni in proprio favore; (D/E) bancarotta per dissipazione per pagamento di rate di leasing di un'imbarcazione usata anche per noleggio antieconomico; e (5) deduceva violazioni processuali per l'utilizzo delle dichiarazioni rese ai curatori fallimentari e alla Guardia di Finanza. Le censure erano in gran parte basate su contestazioni di fatto, su una ricostruzione alternativa della contabilità distrutta da un allagamento e sulla qualificazione giuridica delle scelte gestorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni chiave: i motivi proposti non censurano correttamente l'impianto logico-giuridico della sentenza impugnata ma ripropongono una diversa valutazione circa la ricostruzione dei fatti (ricostruzione di merito non sindacabile in cassazione); alcuni motivi sono generici e non indicano in quali termini la decisione avrebbe travisato le prove; altri fondano censure su premesse giuridiche errate (es. sul nesso causale richiesto per la bancarotta patrimoniale). La Corte ha richiamato che, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, è sufficiente il depauperamento con destinazione a impieghi estranei all'attività e che l'onere di darne giustificazione grava sull'amministratore; ha altresì ritenuto ammissibili le relazioni e le attestazioni del curatore fallimentare e ha escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore. Per le eccezioni procedurali il ricorrente non ha indicato con precisione gli atti viziati né dimostrato la loro incidenza decisiva. In accoglimento dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella propositura di ricorso manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n.1 legge fallimentare
art. 219, comma 2, n.1, legge fallimentare
Riferita come aggravante o circostanza collegata alla bancarotta; la Corte ha ricordato l'equivalenza delle attenuanti generiche con tale aggravante nella motivazione del primo grado
art. 218 legge fallimentare
art. 218, legge fallimentare
Norma sul reato di ricorso abusivo al credito: la Corte precisa che si tratta di reato di mera condotta che richiede dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore (dolo di presentare crediti inesistenti o non esistenti)
art. 223, comma secondo, legge fallimentare
art. 223, comma 2, legge fallimentare
Distinzione tra ricorso abusivo al credito e bancarotta impropria mediante operazioni dolose; citata per chiarire diversi profili di responsabilità e nesso causale
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Autorità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o dolosamente temerario
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di rappresentazione del ricorso in cassazione rispetto ai motivi ammessi; il ricorso rispettava i limiti ma non gli oneri di specificità richiesti
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Citata in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte osserva che non si applica alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere l'attività ispettiva/vigilanza dall'attività del curatore: le attività del curatore non rientrano nelle categorie che determinano inutilizzabilità delle dichiarazioni
Massime di principio
- In cassazione non è possibile proporre una mera rivalutazione dei fatti o della prova: i motivi devono evidenziare errori di diritto o travisamenti specifici e non riproporre una diversa versione dei fatti già valutata dai giudici di merito
- Per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale la prova può fondarsi sul depauperamento e sulla mancanza di giustificazione della destinazione delle somme: l'onere di spiegare la destinazione grava sull'amministratore/socio amministratore
- Il reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 l. fall.) è un reato di condotta che richiede la dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore; va distinto dalle fattispecie che richiedono invece un ruolo causale nel dissesto
- Le relazioni e gli inventari del curatore fallimentare e le dichiarazioni rese al curatore sono prove ammissibili nel processo penale e non sono soggette all'inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o di polizia
- Le eccezioni procedurali relative a inutilizzabilità di atti devono indicare con precisione gli atti viziati e dimostrarne l'incidenza decisiva sulla decisione, pena l'inammissibilità della censura
- La scelta imprenditoriale non esclude automaticamente responsabilità penale: operazioni che comportano erodimento del patrimonio sociale per fini personali o senza giustificazione possono integrare bancarotta anche se originate da scelte d'impresa
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
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