Cassazione Civile, Sentenza n. 15140/2020 del 16/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, aveva rideterminato categoria e classe di alcuni immobili situati nel Comune indicato come omissis e appartenenti in comproprietà al ricorrente e a un’altra contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i separati ricorsi contro il riclassamento. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 15 febbraio 2012, aveva rigettato l’appello del ricorrente, rilevando sia l’effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla decisione non impugnata relativa alla comproprietaria, sia la fondatezza nel merito del nuovo classamento, considerate la collocazione degli immobili in una zona signorile ed esclusiva, la loro estensione e le caratteristiche dell’edificio d’epoca, documentate anche da fotografie. Con un unico motivo il contribuente ha denunciato violazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato la relazione tecnica da lui prodotta e non avesse accolto la richiesta di esibizione dei documenti utilizzati dall’Agenzia; ha inoltre contestato l’assenza di un sopralluogo preventivo e approfondito e l’insufficienza della motivazione fondata, a suo dire, su una sola fotografia. Il motivo investiva il merito del riclassamento, ma non la distinta ratio relativa all’estensione del giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La sentenza impugnata poggiava su due rationes autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla: l’effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla decisione riguardante la comproprietaria e la correttezza nel merito del nuovo classamento. Il ricorrente aveva censurato soltanto gli aspetti di merito e non aveva formulato specifiche doglianze contro la ratio sul giudicato; ne è derivata l’inammissibilità, senza esame delle contestazioni relative alla valutazione tecnica del classamento. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.
Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: la Corte è tenuta a esaminare le censure formulate nei limiti dei vizi denunciati, non a rivalutare in via generale la giustizia della decisione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.
Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla norma e l’impugnazione è dichiarata inammissibile, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Se una decisione poggia su più rationes decidendi distinte e autonome, ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura specificamente anche una sola di tali rationes rimasta incontestata: l’eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata e non consente una generale rivalutazione della giustizia della sentenza al di fuori dei vizi specificamente dedotti.
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