Cassazione Penale, Sentenza n. 19982/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Valbusa era stato condannato per il reato di cui all'art. 377-bis c.p. (intimidazione a chi deve rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria). È contestato che egli, tramite conversazioni telefoniche con Renato Zambon, abbia fatto veicolare a quest'ultimo la minaccia rivolta a Ivan Posenato ("di al tuo amico che è meglio che non si presenti in Tribunale domani altrimenti succedono delle cose"), inducendolo poi ad avvalersi della facoltà di non rispondere in dibattimento. In Cassazione il ricorrente ha articolato molteplici motivi: vizio di utilizzazione delle dichiarazioni rese da Zambon (sostenendo che questi fosse concorrente nel reato e non mera persona informata sui fatti), vizio di valutazione dell'attendibilità di Posenato (più versioni dei fatti), carenza di prova del carattere minaccioso della comunicazione, mancanza del nesso causale tra la condotta e la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, e violazione di legge per aver ritenuto che Posenato fosse titolare del diritto al silenzio nonostante avesse reso interrogatorio e assunto la veste di testimone assistito in relazione a fatti probatoriamente collegati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato gravi vizi di motivazione nella sentenza impugnata: errata qualificazione della posizione processuale di Posenato (non coimputato degli stessi reati di Valbusa ma imputato per un reato probatoriamente collegato), mancata e contraddittoria valutazione del ruolo di Zambon (la Corte di merito lo aveva definito "nuncius" senza spiegare perché non lo si dovesse considerare concorrente), insufficiente prova del nesso causale tra la presunta minaccia e la decisione di Posenato di avvalersi della facoltà di non rispondere, e complessiva motivazione parziale e confusa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata. Ai soli effetti penali l'annullamento è senza rinvio perché il reato si era estinto per prescrizione il 22/09/2022; con rinvio agli effetti civili al giudice civile competente in grado di appello per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 377-bis cod. pen.
Norma che punisce la minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità finalizzata a indurre colui che deve rendere dichiarazioni a non renderle o a renderle mendaci; la condotta resta integrata anche se la minaccia è veicolata tramite un terzo, che può però essere concorrente nel reato
art. 210 cod. proc. pen.
Regola concernente la testimonianza e le ipotesi di conflitto/competenza tra posizioni processuali; rilevante per determinare se una persona fosse obbligata o meno a rendere dichiarazioni
art. 12-quinques d.l. n. 306/1992
Norma che disciplina il reato attribuito a Posenato in altro procedimento; la qualifica di imputato per tale norma è centrale per stabilire l'eventuale diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere
art. 64 cod. proc. pen.
Regola sull'avvertimento dell'indagato prima dell'interrogatorio; utile per valutare se e quando il soggetto abbia perso o mantenuto il diritto al silenzio
art. 197-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la figura del testimone assistito e le conseguenze sul diritto al silenzio; la Corte ha ritenuto che Posenato avesse già assunto tale veste per fatti probatoriamente collegati
art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Riferimento alla nozione di reati probatoriamente collegati, impiegata per ricostruire la relazione tra i procedimenti e le posizioni degli imputati
art. 12, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione sull'eventuale qualifica di concorrente/coindagato e sulle garanzie processuali dovute ai coimputati
art. 610-611 cod. pen. (richiamati come parametro)
Norme sul reato di minacce e sulle forme di concorso o partecipazione; citate a titolo interpretativo per affermare che il terzo tramite può essere concorrente
Massime di principio
- La minaccia finalizzata a impedire una testimonianza può essere compiuta tramite un terzo, ma occorre valutare se quel terzo sia stato mero tramite (nuncius) o concorrente: la qualificazione processuale del terzo incide sulla utilizzabilità delle sue dichiarazioni e sulla configurabilità del reato.
- Prima di utilizzare dichiarazioni rese da una persona 'informata dei fatti', il giudice deve verificare se quella persona fosse in una posizione tale da richiedere garanzie diverse (es. coindagato): in presenza di elementi che indicano partecipazione consapevole alla condotta delittuosa, le dichiarazioni possono risultare inutilizzabili o richiedere una diversa valutazione di attendibilità.
- La prova del nesso causale tra la minaccia e la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere deve essere adeguatamente motivata: è insufficiente affermare l'esistenza del nesso senza spiegare perché il silenzio sia derivato dalla minaccia e non da altre ragioni antecedenti o concorrenti.
- La titolarità del diritto al silenzio dipende dalla posizione processuale al momento rilevante (indagato, imputato, testimone assistito): cambiamenti di status (es. interrogatorio, testimone assistito) incidono sulla valutazione della legittimità dell'avvalersi del silenzio.
- Una motivazione che usa termini assertivi senza spiegazioni (es. definire un soggetto "nuncius" senza argomentare) è viziata e può giustificare l'annullamento della sentenza da parte della Corte di legittimità.
- L'annullamento per vizi di motivazione può essere disposto anche se il reato si è poi estinto per prescrizione: in tal caso l'annullamento può avvenire senza rinvio agli effetti penali, con eventuale rinvio per gli effetti civili.
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