Ordinanza n. 128/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della delibera di Giunta regionale n. 1933 del 9.12.2025, pubblicata sul BURP n. 104 del 29.12.2025, concernente il Regolamento Regionale n. 12/2015 e il Regolamento Regionale n. 22/2019 – approvazione delle pre-intese con gli erogatori accreditati relative al piano di riconversione dei posti e prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione; - della circolare dirigenziale della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale prot. n. 84970 del 17.02.2026; - di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera regionale di approvazione delle pre-intese sul piano di riconversione dei posti e delle prestazioni dei presidi di riabilitazione, nonché circolare dirigenziale attuativa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera di Giunta regionale concernente l'approvazione delle pre-intese con gli erogatori accreditati relative al piano di riconversione dei posti e delle prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione, la successiva circolare dirigenziale regionale e gli atti presupposti e connessi. Sono state dedotte plurime e articolate censure di legittimità, il cui contenuto specifico non è riportato nell'ordinanza. La Regione ha sollevato eccezioni preliminari, da esaminare unitamente al merito. Risultano inoltre pendenti altri ricorsi contro i medesimi atti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, nella fase incidentale, le plurime censure richiedano un approfondito esame nella sede di merito e che, per ragioni di connessione oggettiva, sia opportuno assicurare la trattazione congiunta del presente ricorso e degli altri gravami relativi ai medesimi atti, anche quanto alle eccezioni preliminari della Regione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso che il pregiudizio prospettato presentasse caratteri di gravità e irreparabilità attuali e concreti. Ha ritenuto sufficiente, quale tutela delle esigenze cautelari, la fissazione in tempi brevi dell'udienza pubblica di merito, fissata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è fondato, in particolare, sull'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e sulla possibilità di assicurare tutela mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure siano plurime e articolate e richiedano un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne la valutazione alla fase di merito senza definirne anticipatamente la fondatezza.
- La sospensione cautelare richiede un pregiudizio concretamente attuale, grave e irreparabile; la mera prospettazione di conseguenze pregiudizievoli non integra il periculum in mora in assenza di adeguata concretezza e attualità.
- L'esigenza cautelare può essere soddisfatta mediante la fissazione in tempi brevi dell'udienza pubblica di merito quando tale rimedio sia idoneo a offrire una tutela effettiva e il danno allegato non presenti carattere di irreparabilità.
- La pendenza di ricorsi aventi ad oggetto i medesimi atti può giustificare, per ragioni di connessione oggettiva, la trattazione congiunta delle controversie e delle relative questioni preliminari.
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