Cassazione Civile, Sentenza n. 1850/2020 del 28/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità doganale)
La controversia
La società ricorrente aveva importato nel 2008 cavi d’acciaio, dichiarati di origine sudcoreana, tramite un operatore doganale incaricato. A seguito di un controllo a posteriori, l’Agenzia delle Dogane ritenne che la merce fosse invece di origine cinese e quindi assoggettata a dazio antidumping anziché al dazio ordinario. Il 19 maggio 2011 furono notificati l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 34834/RU per i maggiori diritti di confine e l’atto di contestazione n. 69100-51-2011 per la sanzione amministrativa; seguì una cartella di pagamento. La CTP di Genova, riuniti i ricorsi, li rigettò; la CTR della Liguria, con sentenza depositata il 31 gennaio 2014, rigettò l’appello. In Cassazione la società propose tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse esaminato la censura sulla carenza di motivazione della sentenza di primo grado e avesse confuso tale motivazione con quella dell’atto amministrativo; 2) nullità per omessa motivazione, in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost. e all’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR escluso l’affidamento senza adeguata motivazione giuridica; 3) violazione degli artt. 220, par. 2, lett. b), 4, par. 3, e 239 del regolamento CEE n. 2913/92 e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che le cautele richieste all’importatore avrebbero svuotato il principio di affidamento, che alcuni elementi OLAF e documenti doganali erano interni o successivi all’acquisto, che il certificato d’origine non attestava con certezza l’origine e che non era stata valutata la clausola di equità. La società contestava inoltre la rilevanza delle risultanze OLAF e sosteneva di non essere a conoscenza di eventuali falsità dei certificati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la sentenza d’appello sostituisce quella di primo grado e, in presenza di una censura sulla nullità di quest’ultima, il giudice d’appello deve decidere il merito, sicché non può essere denunciato in cassazione un vizio della pronuncia di primo grado non rilevato dal giudice d’appello. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la CTR aveva motivato richiamando i principi sulla diligenza professionale dell’importatore e sull’onere di provare la buona fede. Il terzo motivo è stato rigettato: l’esclusione del recupero a posteriori ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario richiede cumulativamente un errore attivo delle autorità, la sua non ragionevole riconoscibilità da parte di un debitore in buona fede e il rispetto delle prescrizioni doganali. La ricorrente non aveva provato né un errore attivo dell’autorità né la diligenza professionale necessaria per verificare l’esattezza delle informazioni sull’origine fornite dall’esportatore; le inesattezze o falsità imputabili a quest’ultimo ricadono nel rischio commerciale dell’importatore. La Corte ha inoltre ribadito che le risultanze delle indagini OLAF possono fondare il recupero a posteriori senza previa revoca o annullamento del certificato da parte dello Stato emittente, e che spetta al contribuente fornire prova contraria. La clausola di equità dell’art. 239 del codice doganale è stata considerata invocata in modo generico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato nei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Reiterando la censura già formulata in primo grado, la ricorrente sostiene essere nulla la sentenza della CTR per non avere rilevato la nullità della sentenza di primo grado in quanto affatto carente sotto il profilo motivazionale, laddove la CTP aveva seccamente affermato la legittimità del dazio antidumping imposto a Metalfuni.
La disposizione è richiamata quale parametro della censura di omessa pronuncia; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR ha deciso il merito e la sentenza d’appello sostituisce quella di primo grado.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza d’appello, anche se confermativa di quella gravata (come nella specie), si sostituisce totalmente ad essa, potendo il giudice di appello, nel confermare la sentenza gravata, sostituirne anche d’ufficio la motivazione senza violare il contraddittorio.
La sentenza d’appello che conferma la decisione impugnata la sostituisce anche quanto alla motivazione, che può essere modificata d’ufficio senza violazione del contraddittorio.
art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, sicchè il giudice di secondo grado, investito delle relative censure, non può limitarsi a dichiarare la nullità, ma – in forza dei menzionati principi di sostituzione della sentenza d’appello a quella gravata e di conversione delle nullità in motivi di appello – deve appunto decidere nel merito, con la conseguenza che non può essere denunciato per cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello o da questo non rilevato.
La nullità della sentenza di primo grado deve essere fatta valere in appello come motivo d’impugnazione; il giudice d’appello deve decidere nel merito e la relativa censura non può essere riproposta in cassazione come vizio della pronuncia di primo grado non rilevato.
art. 111, comma 6, Cost.
La CTR non ha affatto omesso di motivare sul punto, bensì ha richiamato pertinenti e consolidati principi in tema di diligenza qualificata dell’importatore e di onere della prova della buona fede incombente sul soggetto che intende avvalersi dell’agevolazione.
La motivazione è sufficiente quando la decisione espone, mediante il richiamo di principi pertinenti e consolidati, le ragioni per cui esclude l’applicazione dell’affidamento.
art. 220, par. 2, lett. b), regolamento CEE n. 2913/92
Ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), c.d.c., le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative: i) i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore “attivo” delle autorità competenti stesse; ii) detto errore sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede; iii) questi abbia rispettato tutte le prescrizioni relative alla sua dichiarazione in dogana.
L’esclusione della contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede la compresenza di un errore attivo dell’autorità, la sua non ragionevole riconoscibilità da parte del debitore in buona fede e il rispetto delle prescrizioni della dichiarazione doganale.
art. 4, par. 3, regolamento CEE n. 2913/92
Nella specie la CTR ha correttamente ritenuto non applicabile il principio dell’affidamento in considerazione dell’esperienza di Metalfuni nel settore dell’importazione dei cavi d’acciaio e della sua conoscenza dei mercati orientali, della mancanza di prova circa la provenienza sudcoreana della merce, nonchè dell’irrilevanza dei certificati inesatti o falsificati ad insaputa dell’importatore.
La norma è menzionata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non le attribuisce un’interpretazione autonoma nel ragionamento decisorio; la valutazione dell’affidamento è svolta sulla base dei requisiti del codice doganale e della diligenza professionale dell’importatore.
art. 239 regolamento CEE n. 2913/92
La clausola di equità ex art. 239 c.d.c., invero azionabile a domanda dell’interessato all’ufficio doganale e a determinate condizioni, risulta solo genericamente invocata dalla ricorrente.
La clausola di equità deve essere fatta valere dall’interessato presso l’ufficio doganale e alle condizioni previste; la sua invocazione generica non è sufficiente.
art. 1176, comma 2, c.c.
Diversamente, è onere del contribuente dimostrare di avere agito secondo uno standard oggettivo di diligenza qualificata, richiesta in ragione dell’attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176 c.c., comma 2, per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un controllo sull’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore.
L’importatore che invoca la buona fede deve provare di avere impiegato la diligenza professionale qualificata, verificando l’esattezza delle informazioni sull’origine comunicate dall’esportatore.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La disposizione individua l’importo di riferimento per il contributo aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La sentenza d’appello, anche quando conferma quella di primo grado, la sostituisce e può sostituirne la motivazione; se è denunciata la nullità della pronuncia di primo grado, il giudice d’appello deve decidere nel merito e non può limitarsi a dichiararne la nullità.
- L’esimente dall’obbligo di contabilizzazione a posteriori dei dazi ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario presuppone cumulativamente un errore attivo dell’autorità competente, la sua non ragionevole riconoscibilità da parte di un debitore in buona fede e il rispetto delle prescrizioni relative alla dichiarazione doganale.
- L’importatore che invoca la buona fede deve dimostrare una diligenza professionale qualificata, adeguata alla propria attività, comprensiva della verifica dell’esattezza delle informazioni sull’origine della merce fornite dall’esportatore; la mera inconsapevolezza di certificati inesatti o falsi non è sufficiente.
- Le inesattezze o falsità imputabili all’esportatore non costituiscono, di per sé, errore attivo dell’autorità doganale e rientrano nel rischio commerciale dell’importatore.
- Le risultanze delle indagini degli organi ispettivi comunitari possono legittimare il recupero a posteriori dei dazi senza che sia necessario l’annullamento o la revoca del certificato d’origine da parte delle autorità del Paese emittente; chi contesta tali risultanze deve fornire prova contraria.
- La clausola di equità prevista dall’art. 239 del codice doganale comunitario va azionata dall’interessato presso l’ufficio doganale alle condizioni previste; una deduzione generica non è sufficiente.
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