Sentenza n. 1107/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione n.12 del 27.05.2022, pubblicata in data 20.06.2022, del Consiglio Comunale di Dasà (VV) avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. n. 267/2000”, nonché, in parte qua, di tutti gli atti di interesse e ad essa presupposti, collegati e conseguenti; - della deliberazione n. 21 del 30.06.2022, pubblicata in data 01.07.2022, del Consiglio Comunale di Dasà (VV), avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10 D.Lgs. n. 118/2011)”, nonché, in parte qua, di tutti gli atti di interesse ad essa presupposti, collegati e conseguenti; - di tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque agli stessi connessi anche se non noti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio comunale di Dasà di approvazione del rendiconto della gestione 2021 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le deliberazioni consiliari di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il Comune ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e irricevibilità del ricorso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare formalmente e irrevocabilmente al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l’estinzione del giudizio per rinuncia. La rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto irrituale la rinuncia, perché non notificata alle altre parti nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., l’ha valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente manifestata dal ricorrente. Il Collegio ha inoltre precisato, ai soli fini della regolazione delle spese, che la domanda relativa alla deliberazione sul rendiconto appariva irricevibile per tardività della notificazione, mentre quella relativa al bilancio di previsione appariva fondata, ma era divenuta improcedibile per il decorso del tempo e la stabilizzazione degli effetti dell’atto in conseguenza di successive determinazioni programmatorie. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia c.d. irrituale può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; se tale requisito non è rispettato, la rinuncia è irrituale, ma può essere valutata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La stessa avrebbe dovuto essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La notificazione preventiva alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza costituisce requisito della rinuncia rituale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia c.d. irrituale può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La rinuncia irrituale non comporta necessariamente l’estinzione per rinuncia, ma può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35 c.p.a.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 227 d.lgs. 267/2000
Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000.
La disposizione è richiamata quale base normativa della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto; il giudice non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 151 d.lgs. 267/2000
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10 D.Lgs. n. 118/2011).
La disposizione è richiamata quale base normativa della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione; il giudice non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 10 d.lgs. 118/2011
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10 D.Lgs. n. 118/2011).
La disposizione è richiamata quale base normativa della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione; il giudice non ne esamina nel merito la legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale e non produce gli effetti propri della rinuncia rituale, ma può essere valutata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ai fini della declaratoria di improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a., anche quando la dichiarazione sia contenuta in una rinuncia irrituale.
- La stabilizzazione degli effetti di un atto amministrativo derivante dal decorso del tempo e dall’adozione di successive determinazioni programmatorie può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione.
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