Sentenza del 10/11/2015 n. 9036 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - IRES - Credito d'imposta per "bonus ricerca" - Mancato riconoscimento per esaurimento risorse finanziarie disponibili - Utilizzo in compensazione - Assenza di dolo o colpa - Disapplicazione sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l’applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi, ritenendo che la violazione fosse stata commessa senza dolo o negligenza. L’azione o omissione sanzionabile deve infatti essere volontaria e colpevole; quando le circostanze dimostrano la buona fede del contribuente e la convinzione della liceità della condotta, le sanzioni e gli interessi devono essere disapplicati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca, successivamente non riconosciuto perché le risorse finanziarie disponibili erano esaurite. Il contribuente sosteneva di avere agito in buona fede, senza dolo né colpa, poiché il mancato riconoscimento del credito era stato comunicato soltanto dopo l’utilizzo in compensazione.
Norme richiamate
Principio generale di colpevolezza nelle sanzioni amministrative tributarie
L’azione o l’omissione causativa di una violazione amministrativa deve essere volontaria e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.
La mera oggettiva irregolarità della condotta non è sufficiente per applicare una sanzione tributaria: occorre dimostrare la coscienza e volontà dell’azione, nonché almeno una condotta negligente o dolosa.
Principio di buona fede del contribuente
Quando le circostanze concrete evidenziano che l’autore della violazione abbia agito in buona fede e nella convinzione della liceità del proprio comportamento, non sono applicabili interessi e sanzioni.
Il contribuente non deve essere sanzionato quando, sulla base delle informazioni disponibili al momento della condotta, poteva ragionevolmente ritenere legittimo l’utilizzo del credito. La buona fede deve essere valutata in concreto, considerando anche il momento in cui l’Amministrazione ha comunicato l’esaurimento delle risorse.
Massime di principio
- L’utilizzo di un credito fiscale successivamente disconosciuto non comporta automaticamente l’applicazione di sanzioni: è necessario valutare l’elemento soggettivo del contribuente.
- Se il contribuente ha agito prima di ricevere una comunicazione ufficiale relativa all’esaurimento delle risorse e non aveva strumenti ragionevoli per conoscere l’impedimento, può ricorrere l’assenza di colpa.
- La buona fede è più facilmente riconoscibile quando il contribuente ha rispettato le procedure previste, disponeva di documentazione coerente e non ha ricevuto tempestive informazioni ostative dall’Amministrazione.
- L’assenza di dolo o negligenza può giustificare la disapplicazione di sanzioni e interessi, anche se il credito non è comunque utilizzabile o deve essere recuperato.
- La decisione riguarda principalmente il profilo sanzionatorio: il fatto che non siano dovute sanzioni e interessi non implica necessariamente il riconoscimento definitivo del credito d’imposta.
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