Cassazione Penale, Sentenza n. 17094/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che dichiarava inammissibili le istanze di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) ritenendo che il titolo per il quale era stata avanzata l'istanza fosse stato "assorbito" nel provvedimento di cumulo del 31/03/2021. In realtà il ricorrente - con documentazione e memoria - aveva presentato una nuova istanza riferita espressamente al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti notificato il 14/04/2021 (provvedimento di cumulo del 31/03/2021), depositata il 21/04/2021 ma inserita nel fascicolo di una precedente istanza non ancora definita. Il Presidente aveva dichiarato l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. ritenendo che la nuova richiesta fosse sostanzialmente assorbita dalla precedente; il ricorrente deduceva errori di applicazione della norma e vizio di motivazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dall'esame degli atti è emersa la correttezza della ricostruzione difensiva (nuova istanza riferita al provvedimento di cumulo notificato). La Corte ha richiamato il principio per cui il decreto d'inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. può essere adottato de plano solo quando la richiesta sia identica a una già rigettata o manifestamente priva dei presupposti di legge, senza necessità di accertamenti. Nel caso di specie il Presidente ha equivocato l'oggetto della seconda istanza e ha adottato de plano un provvedimento che imponeva invece la fissazione dell'udienza camerale per il contraddittorio. Il provvedimento è stato quindi annullato per nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità delle istanze solo quando la richiesta sia identica ad altra già rigettata o manifestamente priva dei presupposti di legge, ossia quando l'insussistenza dei requisiti sia immediatamente rilevabile senza accertamenti cognitiva o valutazioni discrezionali.
art. 179, codice di procedura penale
La nullità assoluta prevista per vizi che incidono sulla validità del provvedimento; la Corte ha qualificato il decreto come affetto da nullità ex art. 179 perché il decreto d'inammissibilità è stato emesso erroneamente quando invece avrebbe dovuto essere fissata l'udienza camerale.
art. 623, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per la regola generale sull'annullamento e rinvio nelle decisioni della Cassazione; la Corte ha richiamato la necessità di rinvio per nuovo giudizio salvo i casi tassativi di annullamento senza rinvio previsti dall'art. 620.
art. 604, comma 4, codice di procedura penale
art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata insieme all'art. 623 per enunciare la regola processuale secondo cui la Cassazione, in caso di vizio, deve in genere disporre il rinvio per nuovo giudizio.
art. 620, codice di procedura penale
Prevede i casi tassativi in cui è possibile pronunciare l'annullamento senza rinvio; la Corte ha escluso la sussistenza di tali casi nel presente giudizio, disponendo pertanto l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Il decreto d'inammissibilità emesso de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo quando l'insussistenza dei presupposti è immediatamente evidente e non richiede accertamenti o valutazioni discrezionali; in presenza di dubbi o di questioni fattuali occorre sempre fissare l'udienza camerale e garantire il contraddittorio.
- Se una nuova istanza è riferibile a un diverso titolo esecutivo o a fatti nuovi rispetto a istanze pendenti, il giudice non può considerarla automaticamente assorbita nella precedente: va valutata la sua specificità e, in caso di incertezza, si deve convocare l'udienza camerale.
- Un errore di fatto del giudice (es. confusione sul titolo esecutivo a cui si riferisce l'istanza) può determinare la nullità assoluta del provvedimento se l'errore ha impedito l'espletamento del contraddittorio previsto dalla legge.
- In caso di annullamento da parte della Cassazione per vizi non rientranti nei casi tassativi di annullamento senza rinvio, si applica ordinariamente il rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito.
- La corretta gestione procedurale delle istanze alternative alla detenzione richiede particolare attenzione alla protocollazione separata delle nuove richieste e alla chiara indicazione del titolo esecutivo cui si riferiscono, per evitare confusioni che possano pregiudicarne la valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16861/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16863/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16864/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16866/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16867/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16868/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →