Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10244 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Somme percepite da dipendente a titolo risarcitorio - Mancata percezione di redditi - Reddito imponibile - Fattispecie relativa ad ingiusta esclusione da concorso per titoli.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF applicate su Euro 64.464,38, ricevuti dal Comune di Sulmona in esecuzione di una sentenza civile. La somma era stata riconosciuta come risarcimento per l'illegittima esclusione da un concorso pubblico. La contribuente sosteneva che il risarcimento riguardasse la lesione del diritto di partecipare correttamente al concorso e non la mancata percezione di retribuzioni, oppure che costituisse un danno non imponibile, assimilabile alla perdita di chance. Contestava inoltre la motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il risarcimento, essendo stato quantificato in base agli stipendi che la contribuente avrebbe percepito tra la prevista assunzione presso il Comune di Sulmona e l'assunzione presso altra amministrazione, reintegrava un danno da mancata percezione di redditi e doveva quindi essere assoggettato a IRPEF ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986. La Corte ha escluso che si trattasse di danno da perdita di chance, poiché il pregiudizio era stato concretamente determinato come lucro cessante ed era cessato con l'assunzione in altro impiego. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era difesa.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile se hanno la funzione di reintegrare un danno consistente nella mancata percezione di redditi.

    La tassazione dipende dalla funzione sostanziale del risarcimento: sono imponibili le somme che sostituiscono redditi non percepiti, mentre non lo sono quelle destinate a compensare danni diversi, non reddituali.

  • Art. 2043 c.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente con riferimento alla responsabilità aquiliana per l'illegittima esclusione dal concorso, ma la qualificazione civilistica del risarcimento non esclude la sua imponibilità quando la somma reintegra redditi perduti.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali, ma il relativo motivo è stato ritenuto infondato.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Il motivo relativo all'omessa o insufficiente motivazione è stato dichiarato inammissibile perché non contestava effettivamente la ragione decisiva posta dalla sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Per stabilire se un risarcimento è soggetto a IRPEF non conta soltanto l'etichetta usata nella sentenza civile, ma la funzione concreta della somma e il criterio con cui è stata quantificata.
  • Sono normalmente imponibili i risarcimenti commisurati a stipendi, compensi o altri redditi non percepiti, perché sostituiscono fiscalmente il reddito perduto.
  • Non sono invece imponibili, in linea generale, le somme destinate a compensare danni non patrimoniali o patrimoniali diversi dalla perdita di redditi, se non costituiscono sostituzione di una voce reddituale.
  • La perdita di chance può essere distinta dal lucro cessante: la privazione di una mera possibilità futura non equivale necessariamente alla mancata percezione di redditi già determinabili e riferiti a un periodo concreto.
  • In caso di risarcimento per mancata assunzione, l'assunzione successiva presso un altro datore o ente può delimitare il periodo di danno e confermare che la somma remunera redditi non percepiti fino a tale momento.
  • Nel giudizio di legittimità, un motivo è inammissibile se non individua la specifica ragione giuridica sulla quale si fonda la decisione impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.