Cassazione Civile, Ordinanza n. 34694/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione con riferimento a più cartelle relative a tassa automobilistica per annualità diverse. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, poiché il giudice aveva ritenuto non maturata la prescrizione triennale per due delle cartelle. In appello il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione sulla base del giudicato esterno e la riforma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado liquidate però in modo forfettario e molto contenuto. Con il ricorso per cassazione, il contribuente ha censurato esclusivamente il capo sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, perché il giudice di appello aveva liquidato compensi ed esborsi in misura simbolica, senza rapporto al valore della causa e sotto i minimi tabellari, con motivazione del tutto assente o insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali, ha cassato la sentenza impugnata su tale punto e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Riformando la liquidazione operata in appello, ha condannato l'agente della riscossione a rifondere al contribuente le spese di primo e secondo grado in importi conformi ai parametri professionali, oltre accessori e rimborso forfettario, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre posto a carico dell'agente della riscossione le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso è quindi stato accolto, ma solo sulla questione delle spese.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla soccombenza e sulla condanna alle spese, nel contesto della censura sulla liquidazione delle spese processuali
art. 92 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. come parametro denunciato per la disciplina delle spese
art. 384 c.p.c.
primo comma, ultima parte
consente alla Corte di cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito sul solo capo delle spese
art. 4 d.m. n. 55 del 2014
i parametri minimi per la liquidazione dei compensi professionali hanno carattere inderogabile quando la liquidazione è regolata dal decreto nel testo applicabile al momento della decisione
art. 5 d.m. n. 55 del 2014
richiamato come disposizione pertinente ai parametri di liquidazione dei compensi
d.m. n. 37 del 2018
menzionato quale modifica del d.m. n. 55 del 2014 applicabile alla liquidazione effettuata dalla sentenza impugnata
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali il giudice non può scendere sotto i valori minimi dei parametri professionali vigenti, quando la disciplina applicabile preveda l'inderogabilità di tali minimi.
- Quando la parte vittoriosa abbia depositato una nota spese specifica, il giudice non può procedere a una liquidazione globale e forfettaria in misura inferiore alle voci esposte senza fornire adeguata motivazione della riduzione o eliminazione operata.
- Il potere discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese entro i limiti minimo-massimo dei parametri tabellari non è, di regola, sindacabile in cassazione; diviene però censurabile se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri o liquida in modo immotivato.
- Se la causa è decisa in cassazione senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione limitatamente al capo sulle spese e provvedere direttamente alla loro nuova liquidazione nel merito.
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