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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 554/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.07.2024.

Giustizia amministrativa202502113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e munita di formula esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per determinate annualità e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’eventuale esecuzione del pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato. Il Collegio ha ritenuto comprovato il mancato pagamento, rilevando che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che l’Amministrazione non aveva contestato né l’an né il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario dovrà poi trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, in quanto le funzioni sono state ritenute connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei pagamenti derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, può essere avviata l’azione esecutiva o di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il mancato pagamento di una somma dovuta in forza di una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando il credito risultante dal titolo giudiziale non sia contestato dall’amministrazione né nell’an né nel quantum e non risultino pagamenti, neppure parziali, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, fissando il termine entro il quale dovrà provvedere e imponendogli di riferire al giudice sull’attività svolta.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico, quando connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, non comportano necessariamente il riconoscimento di un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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