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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11081/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento per accise sull'energia elettrica relativo agli anni 2012-2013, emesso nei confronti di una società che rivendicava il beneficio/esenzione per i consumi di energia elettrica destinati a opifici industriali con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh. In primo grado la contribuente aveva ottenuto ragione, ma in appello l'Agenzia aveva visto accolto il gravame. La CTR aveva ritenuto che l'omessa presentazione delle comunicazioni mensili di consumo comportasse la perdita dell'agevolazione, e aveva inoltre escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sulle accise e sull'agevolazione, sostenendo che l'omissione delle comunicazioni mensili non integra decadenza dal beneficio; (2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR qualificato come "nuova" una difesa dell'Ufficio sui consumi mensili; (3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, per aver negato l'invalidità dell'atto impositivo nonostante l'omessa considerazione delle osservazioni del contribuente nel contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rigettando il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio per cui l'omessa comunicazione mensile dei consumi non comporta, di per sé, decadenza dal beneficio fiscale se il consumo agevolato sia altrimenti dimostrato. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. f), d.lgs. 504/1995

    La comunicazione mensile dei consumi è qualificata come adempimento formale; la sua omissione non determina automaticamente la decadenza dall'agevolazione sulle accise se il consumo rilevante risulta altrimenti dimostrato.

  • art. 53, comma 8, d.lgs. 504/1995

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle accise e degli adempimenti connessi all'agevolazione.

  • art. 3-bis, comma 4, d.l. 16/2012

    Richiamato dalla ricorrente come norma collegata alla disciplina dell'agevolazione per i consumi energetici.

  • art. 57, d.lgs. 546/1992

    La Corte esclude che l'eccezione dell'Ufficio sui consumi costituisca domanda nuova: si tratta di mere difese e non di mutamento della causa petendi.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    L'omessa esplicitazione nell'avviso delle osservazioni del contribuente rese nel contraddittorio endoprocedimentale non comporta nullità dell'atto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 59, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla CTR quanto alla possibilità di rimessione al primo giudice, ma la Corte non ravvisa che ricorressero i presupposti per tale rimessione.

Massime di principio

  • In materia di accise sull'energia elettrica, l'omissione di una comunicazione periodica di consumi prevista dalla disciplina agevolativa non comporta decadenza dal beneficio in assenza di una previsione espressa, quando l'effettivo consumo agevolato sia comunque dimostrabile con altri elementi probatori.
  • Gli adempimenti meramente formali non possono essere trasformati in condizioni sostanziali di decadenza dal beneficio fiscale se la legge non collega espressamente a tale omissione la perdita dell'agevolazione.
  • Nel processo tributario, la difesa dell'Ufficio che si limiti a contestare in fatto il presupposto del beneficio non integra domanda nuova né modifica della causa petendi, ma costituisce mera difesa consentita anche in appello.
  • L'omessa menzione, nell'atto impositivo, delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé invalidità dell'avviso, salvo che la legge preveda espressamente la nullità o che dalla omissione derivi una specifica lesione di garanzie difensive.
  • La questione della spettanza di un'agevolazione fiscale resta subordinata alla prova, da parte del contribuente, dei relativi presupposti sostanziali, quando l'adempimento formale omesso non sia previsto come causa di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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