Sentenza n. 11960/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’atto di valutazione del questionario della ricorrente con l’esito della prova scritta e del punteggio finale nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio 20 anziché 21, pubblicata sul sito istituzionale inpa.gov.it del concorso con aggiornamento del 19 marzo 2026, dopo che il Ministero resistente rendeva disponibile nell’area “riservata” della ricorrente l’esito della prova scritta sostenuta in data 18 marzo 2026 relativa al “Concorso pubblico, su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 327 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'area dei funzionari nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del MIMIT e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, in particolare relativa al codice C per il reclutamento di 160 unità di funzionario con competenze in ambito giuridico e amministrativo, di cui n. 130 unità da assumere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e n. 30 unità da assumere presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - dell’eventuale verbale di correzione e della griglia di risposte nella parte in cui si attribuisce valore di risposta corretta, per la domanda 31, alla sola opzione “flessibilità”, anziché a quella “veridicità”; della relativa penalità per risposta errata, non cognito; - dell’elenco degli ammessi con i relativi punteggi alla prova scritta, pubblicato il 26 marzo 2026 sul sito istituzionale inpa.gov.it del concorso in esame, (“pubblicati gli esiti della prova scritta per il codice C”), nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati ammessi; - di ogni altro atto precedente, presupposto, successivo, conseguente e consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, e in ogni caso lesivo, dell’interesse della ricorrente alla declaratoria e all’accertamento della legittimità della partecipazione al concorso e alla idoneità e, dunque, a non essere destinataria di atti illegittimi da parte dell’Amministrazione; - nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rideterminazione punteggio della prova scritta, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso, con la conseguente attribuzione alla ricorrente del punteggio di 21 anziché di 20, con inserimento nell’elenco degli ammessi e con ogni conseguente effetto sulla posizione del ricorrente in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione di 20/30 anziché 21/30 nella prova scritta, mancata ammissione alla fase successiva e griglia di correzione del quesito n. 31 del concorso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, non ammessa al concorso perché aveva conseguito 20/30 a fronte della soglia minima di 21/30, ha impugnato gli esiti della prova scritta contestando il quesito n. 31, formulato nei termini: “Ai sensi della legge 196/2009, nell’Allegato 1, quale principio riguarda il bilancio nelle sue fasi di previsione e gestione?”. Le opzioni erano il principio dell’integrità, il principio della veridicità e il principio della flessibilità; l’amministrazione aveva indicato come corretta la risposta relativa alla flessibilità, mentre la ricorrente aveva scelto la veridicità. Con il primo motivo ha sostenuto che il quesito fosse generico e presentasse due risposte corrette, poiché anche il principio di veridicità, secondo l’Allegato 1 alla legge n. 196/2009, riguarderebbe il bilancio nelle fasi di previsione e gestione. Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittimità della mancata rettifica del punteggio, nonostante un’istanza di autotutela decisoria. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; le altre amministrazioni hanno resistito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione processuale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ritenuto estraneo all’iter concorsuale, che coinvolgeva la Commissione RIPAM, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ha invece ritenuto legittimato passivamente il Ministero del Lavoro, quale amministrazione presso cui i vincitori erano destinati a instaurare il rapporto di servizio. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ribadito che la formulazione e la valutazione dei quiz concorsuali rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta individuata. Ha tuttavia precisato che, nei quiz a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro e prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta. Nel caso concreto, ha ritenuto che il riferimento alle “fasi di previsione e gestione” individuasse esclusivamente il principio di flessibilità, mentre il principio di veridicità riguardasse i documenti di rendicontazione, gestione e previsione. La risposta indicata dall’amministrazione era dunque aderente al dato normativo. Il TAR ha inoltre affermato che, nei quiz giuridici formulati mediante richiamo a una fonte normativa, la risposta corretta deve essere quella conforme al diritto positivo vigente, senza possibilità di interpretazioni manipolative da parte del candidato o dell’amministrazione. Anche il secondo motivo è stato respinto: la legittimità dell’operato amministrativo escludeva l’obbligo di autotutela e, comunque, il mancato esercizio dell’autotutela su istanza privata non costituisce di per sé un vizio degli atti amministrativi. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite, in solido.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata poiché erano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio era completo e l’istruttoria risultava sufficiente.
legge n. 196/2009, Allegato 1
quale principio riguarda il bilancio nelle sue fasi di previsione e gestione?
Secondo il TAR, nell’Allegato 1 il riferimento alle fasi di previsione e gestione individua il principio di flessibilità; il principio di veridicità riguarda invece i documenti di rendicontazione, gestione e previsione.
art. 97, comma 2, Cost.
buon andamento dell’amministrazione
Il Collegio richiama il principio di buon andamento per spiegare la legittimità delle prove a quiz, idonee a rendere più celere la correzione e a limitare la discrezionalità valutativa, assicurando la par condicio.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici con prove a risposta multipla, l’amministrazione deve formulare quesiti chiari, non incompleti o ambigui, ciascuno dei quali deve contemplare una sola risposta indubitabilmente corretta.
- La scelta delle domande concorsuali e la valutazione delle risposte sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice soltanto quando emerga l’assoluta incomprensibilità del quesito o l’irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta indicata come corretta.
- Quando un quiz in materia giuridica richiama una disposizione o una fonte normativa, la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente; non sono ammesse operazioni interpretative o manipolative volte a considerare corrette risposte non aderenti al dato normativo.
- Il mancato esercizio dell’autotutela decisoria, a fronte di una mera istanza sollecitatoria del privato, non costituisce di per sé un vizio di legittimità dell’atto impugnato né impone all’amministrazione uno specifico obbligo di provvedere, quando l’operato amministrativo risulti legittimo.
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