Sentenza n. 169/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento datato 21.3.2025, prot. n. 0045904/2025 del 24.03.2025, P.G. n. 120488/2024, Cod. 98/2024/SCIA, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale del Comune di Udine Dott. Raffaele Di Lena, notificato in data 24.3.2025, recante ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di € 45.413,76, determinata ai sensi dell’art. 47, comma 2, della L.R. n. 19/2009, e di tutti gli atti rispetto allo stesso provvedimento connessi, presupposti e/o conseguenti; b) dell’art. 2, Parte B (“Definizioni edilizie”), del Regolamento Edilizio del Comune di Udine, nella parte in cui stabilisce che i cordoli sommitali, aventi semplicemente funzioni strutturali o di miglioramento antisismico, non costituiscono aumento del fronte, né sopraelevazione o ampliamento, “sempre che non eccedano la misura massima di 35 cm in altezza”; per la conseguente condanna del Comune di Udine alla restituzione di quanto indebitamente versato in esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di € 45.413,76 per interventi edilizi in parziale difformità dal titolo, nonché disposizione del regolamento edilizio comunale sui cordoli sommitali
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione con cui il Comune ha applicato la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, della l.r. FVG n. 19/2009, ritenendo realizzato in parziale difformità dal titolo edilizio un cordolo sommitale più alto di quello assentito, con conseguente incremento dell’altezza del fabbricato. Hanno impugnato anche l’art. 2, Parte B, del Regolamento edilizio comunale, nella parte in cui esclude dal computo dell’aumento del fronte, della sopraelevazione o dell’ampliamento i cordoli con funzione strutturale o antisismica solo se non superiori a 35 cm. I primi motivi deducevano la violazione dell’art. 119, comma 3, del d.l. n. 34/2020 e delle Norme tecniche per le costruzioni, nonché illegittimità derivata della disposizione regolamentare, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il cordolo fosse stato realizzato per necessità antisismiche e che il limite regolamentare non fosse applicabile. Con un ulteriore motivo, riferito alla sola ingiunzione, i ricorrenti hanno invocato le tolleranze costruttive di cui all’art. 41 della l.r. n. 19/2009. In via subordinata hanno contestato la quantificazione della sanzione, deducendo violazione dell’art. 47 della medesima legge regionale e dell’art. 9 del regolamento di attuazione approvato con d.P.Reg. n. 018/Pres. del 2012, oltre a difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza, poiché il Comune avrebbe diviso il volume realizzato per l’altezza di 1,50 m anziché per l’altezza media minima di 2,20 m necessaria ai fini dell’agibilità. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse per mancata impugnazione dell’inibitoria relativa alla SCIA e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha escluso la carenza di interesse, rilevando che l’inibitoria della SCIA appariva motivata dalla mancanza di documentazione e adempimenti previsti dal regolamento edilizio e non costituiva, quindi, un ostacolo processuale all’impugnazione dell’ingiunzione. Ha tuttavia ritenuto definitivamente non contestabile l’esistenza dell’abuso. I ricorrenti avevano infatti realizzato un cordolo superiore a 35 cm e in sopraelevazione, senza che tale intervento risultasse dai titoli edilizi, e avevano successivamente chiesto la fiscalizzazione ai sensi dell’art. 47, comma 2, della l.r. n. 19/2009, riconoscendo espressamente la parziale difformità e indicando l’incremento dell’altezza del fronte. La richiesta di sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria presuppone il riconoscimento dell’abuso e dell’impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme; pertanto, dopo tale istanza, non era più contestabile l’an dell’esercizio del potere sanzionatorio. Sono state quindi ritenute irrilevanti le censure relative alla necessità tecnica e antisismica del cordolo e alle tolleranze costruttive, mentre il giudizio sulla quantificazione della sanzione è rimasto ammissibile. Il TAR ha accolto quest’ultima censura: ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.Reg. n. 018/Pres. del 2012, l’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità, da utilizzare per convertire il volume in superficie, deve essere individuata nell’altezza media minima legale di 2,20 m, non nel limite puntuale di 1,50 m previsto per i singoli punti dei vani con altezza non uniforme. Il calcolo comunale, fondato sul divisore di 1,50 m, è stato pertanto annullato nella corrispondente parte. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, l.r. FVG n. 19/2009
Consente, per l’intervento edilizio in parziale difformità, la sostituzione della sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. La richiesta di fiscalizzazione presuppone il riconoscimento dell’abuso.
art. 9, comma 1, d.P.Reg. FVG n. 018/Pres. del 20 gennaio 2012
Ove la difformità sia esclusivamente di carattere volumetrico, al solo fine di rapportare tali modifiche al parametro superficiale necessario alla determinazione di cui al presente articolo, la superficie è calcolata attraverso la divisione del volume realizzato per l’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità
L’altezza da assumere come divisore è quella media minima legale idonea a garantire l’agibilità, non il limite minimo puntuale di 1,50 m.
art. 3, comma 2, l.r. FVG n. 44/1985
Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili ... e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20
Il limite di 1,50 m è la soglia minima invalicabile nei singoli punti, mentre il requisito rilevante per l’agibilità è l’altezza media minima di 2,20 m.
art. 41 l.r. FVG n. 19/2009
Invocato dai ricorrenti per sostenere l’applicazione delle tolleranze costruttive; la relativa censura è stata ritenuta irrilevante perché il presupposto dell’abuso era stato riconosciuto con l’istanza di fiscalizzazione.
art. 1, comma 1, l. n. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadini e amministrazione, che impediscono di contestare successivamente il presupposto dell’abuso dopo averne chiesto la fiscalizzazione.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di fiscalizzazione dell’abuso edilizio, con la quale il proprietario riconosce la difformità dell’opera dal titolo e chiede la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, preclude successivamente la contestazione dell’an dell’abuso e della legittimità sostanziale del potere sanzionatorio; resta contestabile la sola quantificazione della sanzione.
- La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione per un intervento edilizio in parziale difformità opera in una fase logicamente successiva all’accertamento dell’abuso e presuppone che la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudicare la parte dell’opera conforme al titolo.
- Quando una norma stabilisce che il volume realizzato deve essere convertito in superficie mediante divisione per l’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità, il parametro non coincide con il limite minimo puntuale ammesso nei singoli punti di un locale con altezza variabile, ma con l’altezza media minima legalmente necessaria per l’agibilità.
- Il limite puntuale di 1,50 m previsto per i vani abitabili con altezza non uniforme costituisce una soglia minima invalicabile, ma non è di per sé sufficiente a rendere il locale agibile quando la disciplina richiede anche il rispetto di un’altezza media minima.
- La richiesta di fiscalizzazione proveniente dal privato autore dell’intervento attribuisce rilievo alla sua conoscenza diretta delle modalità esecutive dell’opera e dei possibili pregiudizi derivanti dalla demolizione, senza che l’amministrazione debba compiere una verifica tecnica finalizzata ad accertare d’ufficio presupposti che il richiedente ha riconosciuto.
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