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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25097/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un minore sottoposto a misura cautelare per il reato di tentato omicidio volontario in concorso con altro minorenne, inizialmente collocato in istituto penale minorile. Dopo la perdita di efficacia della prima ordinanza cautelare per tardivo deposito della decisione del riesame, il GIP minorile ha emesso una nuova ordinanza di rinnovazione della misura. Il Tribunale per i minorenni, in sede di riesame, ha parzialmente accolto l’istanza difensiva sostituendo il collocamento in istituto con il collocamento in comunità e l’affidamento ai servizi minorili, ritenendo comunque sussistenti gravi indizi e specifiche esigenze cautelari, soprattutto il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. Il ricorso per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la nuova ordinanza di rinnovazione avrebbe dovuto essere sorretta da una specifica motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari richieste dall’art. 309, comma 10, c.p.p. dopo la riforma del 2015. Secondo la difesa, il Tribunale aveva omesso di verificare realmente tali esigenze rafforzate, limitandosi a richiamare formule generiche su pericolosità, gravità del fatto, contesto criminale e rischio di inquinamento probatorio, senza confrontarsi con il requisito dell'eccezionalità; inoltre il giovane era incensurato e privo di precedenti, circostanza incompatibile, a dire della difesa, con una prognosi di reiterazione così intensa da giustificare la rinnovazione della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la nuova ordinanza cautelare emessa dal GIP minorile era una sostanziale ordinanza 'fotocopia' della precedente, priva di una specifica e autonoma motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari richieste dall’art. 309, comma 10, c.p.p. La Corte ha affermato che la mera riproduzione testuale della precedente ordinanza, senza nuove valutazioni né menzione del provvedimento che aveva dichiarato inefficace la misura originaria, equivale a una disapplicazione della norma. Ha inoltre precisato che i poteri integrativi del Tribunale del riesame non possono sanare una motivazione totalmente mancante sul punto. Per conseguenza, ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza impugnata del Tribunale per i minorenni sia la rinnovata ordinanza cautelare del GIP minorile, ordinando l’immediata liberazione dell’indagato se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    rimedio per denunciare erronea applicazione di norme di diritto nel provvedimento impugnato

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    rimedio per censurare il vizio di motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 272 ss. c.p.p.

    richiamo generale ai presupposti delle misure cautelari personali

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    richiamo alla motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 309, commi 9 e 10, c.p.p.

    in caso di inefficacia della misura per tardivo deposito, la rinnovazione è possibile solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate; la nuova ordinanza non può essere mera replica di quella caducata

  • art. 309, comma 5, c.p.p.

    termine per la trasmissione degli atti nel procedimento di riesame

  • art. 626 c.p.p.

    adempimenti di comunicazione conseguenti alla decisione di annullamento

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    oscuramento dei dati personali del minore in caso di diffusione del provvedimento

  • legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 11, comma 5

    riforma che ha introdotto il regime delle eccezionali esigenze cautelari per la rinnovazione della misura

  • Corte cost. n. 233 del 2016

    ha chiarito la funzione di garanzia della disciplina e il divieto di mera rinnovazione automatica della misura caducata

Massime di principio

  • Quando una misura cautelare perde efficacia per violazione dei termini del riesame, la sua rinnovazione è ammissibile solo se il giudice motivi specificamente l’esistenza di eccezionali esigenze cautelari; non basta riprodurre la motivazione precedente.
  • Le eccezionali esigenze cautelari richieste dall’art. 309, comma 10, c.p.p. non si esauriscono in una generica affermazione di pericolosità o nel richiamo alla gravità del fatto, ma devono emergere da un apprezzamento giudiziale autonomo e puntuale.
  • La nuova ordinanza cautelare non può essere una mera 'fotocopia' di quella caducata: il richiamo testuale o il semplice 'copia e incolla' equivalgono a mancata motivazione sul presupposto necessario della rinnovazione.
  • I poteri integrativi del tribunale del riesame non possono colmare la totale mancanza di motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari nella nuova ordinanza del GIP; il vizio in tal caso comporta l’annullamento senza rinvio.
  • Nel valutare la rinnovazione della misura, il giudice deve comunque rispettare il principio di adeguatezza, potendo applicare, ove idonea, una misura diversa e meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioniCustodia cautelare
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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