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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34988/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo al 1986, con recupero a tassazione di un reddito d'impresa di lire 11.000.000 ritenuto dall'Ufficio derivante dallo svolgimento dell'attività di falegname non dichiarata. Dopo un primo rigetto e un successivo accoglimento in secondo grado fondato sul giudicato penale favorevole, la Commissione tributaria centrale aveva invece accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo irrilevante l'assoluzione penale e valorizzando le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, l'attrezzatura rinvenuta e l'inidoneità delle giustificazioni addotte. In cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 25 d.P.R. 636/1972 e dell'art. 111 Cost., per mancata notifica della copia del ricorso d'appello e conseguente mancata conoscenza della pendenza della lite, con pregiudizio anche per la possibilità di aderire a condoni; (2) violazione dell'art. 75 d.lgs. 546/1992, per omessa declaratoria di estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione dell'Ufficio; (3) violazione della normativa sulle definizioni delle liti ultradecennali pendenti davanti alla C.T.C., sostenendo che la causa dovesse essere dichiarata estinta; (4) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per mancata valorizzazione complessiva delle prove difensive, tra cui l'assoluzione penale, altri esiti favorevoli in contenziosi collegati, un'autorizzazione comunale a lavori domestici e l'asserita assenza di proventi dell'attività.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eventuale mancata ricezione della notifica della copia del ricorso, in assenza di una specifica sanzione processuale, non incide sulla regolarità del procedimento e, comunque, il ricorrente aveva potuto difendersi; ha respinto il secondo motivo osservando che il ricorrente non aveva allegato né provato se e quando gli fosse stato comunicato l'avviso dell'onere di presentare istanza di trattazione, elemento necessario per far decorrere il termine per l'estinzione ex art. 75 d.lgs. 546/1992; ha respinto il terzo motivo perché la disciplina sulla definizione automatica delle liti ultradecennali si applicava solo alle controversie in cui l'Amministrazione fosse soccombente nel primo grado e, nel caso concreto, l'Amministrazione era invece risultata vittoriosa in primo grado e soccombente in secondo grado; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non essendo più censurabili insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Le spese del giudizio di legittimità non sono state poste a carico della resistente, rimasta inerte.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 636/1972

    La mancata notifica della copia del ricorso a cura della segreteria non è stata ritenuta, nel caso concreto, causa di invalidità del procedimento in assenza di una specifica sanzione e se la parte ha comunque potuto difendersi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in collegamento alla dedotta violazione del contraddittorio e delle garanzie del giusto processo, ma non ritenuto violato.

  • art. 75 d.lgs. n. 546/1992

    Per l'estinzione del giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale era necessaria, nel regime transitorio, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine decorrente dalla comunicazione dell'avviso; il ricorrente non ha allegato o provato tale dies a quo.

  • art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 40/2010

    La definizione automatica delle liti ultradecennali si applica alle controversie pendenti nella C.T.C. solo alle condizioni previste dalla norma, tra cui la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei primi due gradi secondo la lettura chiarita dalla disciplina interpretativa successiva.

  • art. 29, comma 16-bis, d.l. n. 216/2011

    La disposizione interpretativa è richiamata per precisare che la definizione automatica opera anche in caso di soccombenza parziale dell'Amministrazione nel primo grado, sempre entro il perimetro applicativo della norma principale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo riformulato dal 2012, il vizio motivazionale è censurabile solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    Cita la costituzione della resistente nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La mancata notifica della copia dell'impugnazione da parte della segreteria dell'organo tributario non determina, di per sé, l'estinzione o la nullità del procedimento se la legge non collega espressamente a tale omissione una sanzione e se la parte ha comunque avuto effettiva possibilità di difesa.
  • Nel regime transitorio dell'art. 75 d.lgs. 546/1992, l'estinzione del giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale presuppone che sia verificato il mancato deposito dell'istanza di trattazione nel termine decorrente dalla comunicazione dell'avviso dell'onere; chi invoca l'estinzione deve allegare e dimostrare tale presupposto temporale.
  • La definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale opera solo al ricorrere dei presupposti normativi tipizzati, tra cui la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei gradi rilevanti secondo la disciplina applicabile; se tali presupposti non ricorrono, non può essere dichiarata l'estinzione per ultradecennalità.
  • Nel ricorso per cassazione contro sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, la censura motivazionale è ormai circoscritta all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più autonomamente deducibili la semplice insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
  • La valutazione delle prove di merito, compresa la rilevanza di un'assoluzione penale rispetto all'accertamento tributario, non è sindacabile in cassazione se la doglianza si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione del materiale istruttorio, fuori dai limiti del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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