Ordinanza n. 1850/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell’autorizzazione rilasciata dal Soprintendente per i Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs n. 42 del 22.01.2004 con nota prot. 026690 in data 04.12.2019 (progetto n. 544/19) con riferimento agli interventi edilizi – Variante al progetto n. 635/18 approvato con nota prot. n. 22962 del 26.11.2018; - dell’autorizzazione rilasciata dal Soprintendente per i beni archeologici, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs n. 42 del 22.01.2004 con nota prot. n. 22962 del 26.11.2018 (progetto n. 544/19); - di ogni altro atto, provvedimento o comportamento presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto dai ricorrenti, ivi incluso, in quanto occorrer possa, il parere favorevole vincolante adottato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio della Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato con provvedimento prot. n. 17231 del 02.09.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazioni della Soprintendenza del 26 novembre 2018 e del 4 dicembre 2019, relative a interventi edilizi e a una variante progettuale, nonché atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004, concernenti interventi edilizi e una variante progettuale, oltre agli atti connessi. In questa ordinanza il TAR non esamina i motivi di merito. Rileva che la notificazione del ricorso al Condominio di via Romana 34, evocato in giudizio, non è andata a buon fine.
La decisione
Il TAR ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione al Condominio, richiamando l’art. 44, comma 4, c.p.a. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Ha disposto che la Segreteria fissi una nuova udienza di merito, nel rispetto dei termini per la costituzione delle parti intimate previsti dall’art. 46 c.p.a. Nessuna decisione è stata assunta sulle censure rivolte contro le autorizzazioni.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
Ritenuto di dover assegnare un termine perentorio alla parte ricorrente per la rinnovazione della notificazione in questione pari a giorni 15 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria;
La notificazione non riuscita deve essere rinnovata entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.
art. 46 c.p.a.
Ritenuto, infine, di dover mandare l’affare in Segreteria affinché venga fissata una nuova udienza di discussione nel merito del gravame nel rispetto dei termini per la costituzione in giudizio delle parti intimate previsti dall’art. 46 c.p.a.
La nuova udienza di merito deve essere fissata in modo da rispettare i termini previsti per la costituzione delle parti intimate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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