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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3086/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per due profili principali: (1) la Corte d'Appello aveva utilizzato le risultanze della CTU grafologica nonostante Veneto Banca avesse rinunciato al procedimento di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, sicché, secondo i ricorrenti, le sottoscrizioni disconosciute e non verificate dovevano essere considerate apocrife e non utilizzabili in giudizio; (2) il consulente grafologo avrebbe ecceduto il mandato (ultrapetizione) indagando anche su sottoscrizioni non disconosciute e su contabili in entrata, con conseguente nullità o inutilizzabilità della CTU e della valutazione peritale recepita dalla Corte distrettuale, oltre a conseguenze sulla determinazione del danno (liquidazione comprensiva di movimenti non tempestivamente provati dalle parti). Sono stati altresì dedotti profili relativi alla violazione delle norme processuali sugli oneri della prova e sulle nullità peritali.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il primo motivo (violazione art. 216 c.p.c. e principio secondo cui la scrittura disconosciuta e non oggetto di istanza di verificazione è priva di efficacia probatoria), ritenendo che la Corte d'Appello abbia illegittimamente fondato la decisione su contabili le cui sottoscrizioni erano state disconosciute e non verificate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato la causa al giudice di merito per nuovo giudizio. Il quinto motivo (sull'ultrapetizione/estensività del CTU) è stato dichiarato inammissibile per autosufficienza; il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le Sezioni Unite, inoltre, hanno enunciato principi di diritto di ampia portata: il CTU può indagare nei limiti del mandato e, nel rispetto del contraddittorio, acquisire anche documenti non prodotti dalle parti (in particolare in esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c.), ma non può accertare fatti principali che le parti devono allegare; le violazioni dell'operato del CTU consistono, di regola, in nullità relative rilevabili su istanza ai sensi dell'art. 157 c.p.c., non in nullità assolute rilevabili d'ufficio (contrapposto l'orientamento di Cass. 31886/2019). La causa va quindi riesaminata alla luce di tali principi e con esclusione dall'esame decisorio delle contabili la cui sottoscrizione era stata disconosciuta e non verificata.

Norme richiamate

  • art. 216 cod. proc. civ.

    La prova della provenienza della sottoscrizione di una scrittura privata è subordinata alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di chi intende valersene; la mancata istanza priva il documento di efficacia probatoria e ne impedisce l'utilizzo decisionale

  • art. 214 cod. proc. civ.

    Regola il disconoscimento delle scritture: la parte può disconoscere la sottoscrizione e va valutato il regime probatorio connesso

  • art. 220 cod. proc. civ.

    Norme sul procedimento di verificazione e sulle sue conseguenze procedurali richiamate nel contesto del disconoscimento

  • art. 215 cod. proc. civ.

    Disciplina sulla formazione della prova e sui criteri valutativi del giudice; rilevante per la critica alla valutazione delle CTU

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai limiti del potere peritale e alla possibile nullità della perizia per сверхpetizione (ultrapetizione)

  • art. 183 cod. proc. civ.

    Regola il contraddittorio sulle prove disposte d'ufficio dal giudice; la Corte sottolinea l'obbligo di rispetto del contraddittorio anche nelle attività del CTU

  • art. 194 cod. proc. civ.

    Attribuisce al CTU il potere di acquisire elementi necessari a rispondere ai quesiti; base della considerazione sui poteri istruttori del consulente

  • art. 198 cod. proc. civ.

    Disciplina speciale sull'esame contabile: consente al consulente, con il consenso delle parti, di esaminare documenti e registri non prodotti in causa; le Sezioni Unite ne riconoscono la specialità e la portata ampia in materia contabile

  • art. 195 cod. proc. civ.

    Regola la relazione del CTU e il contraddittorio delle parti durante la fase peritale; la novella ha esteso il contraddittorio anche alla predisposizione dell'elaborato

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Sistema delle nullità processuali: la Corte ricondurrà i vizi peritali al regime delle nullità (generalmente relative) disciplinate da queste norme

  • art. 157 cod. proc. civ.

    Nullità relative: la giurisprudenza tradizionale e le Sezioni Unite confermano che i vizi peritali sono, di regola, nullità relative rilevabili dalla parte interessata nei termini dell'art.157, comma 2

  • art. 161 cod. proc. civ.

    Impugnazione della sentenza: ricorso previsto per contestare vizi che investono la decisione, richiamato nel contesto delle conseguenze delle indagini peritali extramandato

  • art. 363 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte, anche se il ricorso è inammissibile, di pronunciare il principio di diritto nell'interesse della legge: le Sezioni Unite lo hanno usato per fissare principi interpretativi sulla CTU

  • art. 61, 62 cod. proc. civ. e art. 421 cod. proc. civ. (richiamati)

    Norme citate a supporto dell'idea che l'ausiliare (CTU) sia investito di prerogative funzionali al giudice e che i poteri istruttori d'ufficio non siano soggetti alle stesse preclusioni delle parti

  • Cost. art. 24, art. 111 e Convenzione EDU (art.6) (richiamati)

    Principi costituzionali e convenzionali (diritto di difesa, giusto processo) che giustificano il necessario rispetto del contraddittorio nell'attività peritale

Massime di principio

  • Se una scrittura privata è disconosciuta e la parte contro cui è prodotta non propone l'istanza di verificazione (o la rinuncia), quella scrittura resta priva di efficacia probatoria e non può formare la base di una decisione giudiziale.
  • Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) può svolgere indagini e acquisire documenti nei limiti del mandato affidatogli dal giudice; non può invece accertare fatti principali che devono essere allegati e provati dalle parti (salvo fatti principali rilevabili d'ufficio).
  • In materia contabile (art. 198 c.p.c.) il CTU può acquisire e esaminare documenti non prodotti dalle parti; la specialità della materia giustifica un più ampio potere istruttorio, purché rispettato il contraddittorio.
  • L'attività del CTU deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio: ogni documento o fatto acquisito dal CTU che incida sulla posizione delle parti deve essere posto al loro contraddittorio e consentire la controprova.
  • Le violazioni dell'operato del CTU (es. indagini extramandato, acquisizione di documenti non soggetti a contraddittorio) costituiscono, di regola, nullità relative rilevabili dalla parte interessata nei termini dell'art. 157 c.p.c., e non nullità assolute rilevabili d'ufficio.
  • Se la parte che produce un documento disconosciuto rinuncia (o omette) la verificazione non può poi avvalersi del documento per fondare una decisione a suo favore; il giudice non può reggere la motivazione su documenti privi di efficacia probatoria.
  • Se il CTU introduce nel proprio elaborato elementi acquisiti in modo irrituale, il giudice può: escludere o depurare tali risultanze dal compendio probatorio, ordinare la rinnovazione della consulenza o disporre ulteriori attività istruttorie, e la parte lesa deve tempestivamente eccepire la nullità relativa per non vederla sanata.

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