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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01657/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due opposizioni a decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice e di più fideiussori, nonché da un separato giudizio promosso dalla società poi assoggettata a concordato preventivo per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate su un conto corrente e sui conti di appoggio. Dopo la riunione dei giudizi e l’espletamento di consulenza tecnica contabile, il tribunale accolse le opposizioni e la domanda restitutoria. In appello la banca contestò, tra l’altro, il criterio di determinazione del tasso sostitutivo da applicare al conto corrente e gli effetti della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, ottenendo una nuova CTU e la rideterminazione dei saldi. In cassazione i ricorrenti principali dedussero: a) omessa motivazione e violazione del principio devolutivo, sostenendo che le contestazioni della banca sugli esiti della CTU erano precluse perché non mosse in primo grado e coperte da giudicato interno; b) omesso esame delle osservazioni alla nuova CTU e omessa pronuncia, lamentando che la corte d’appello non avesse considerato i rilievi difensivi sulla ricostruzione contabile. La ricorrente incidentale dedusse invece violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese nei giudizi riuniti, sostenendo che la liquidazione dovesse essere fatta separatamente per ciascuna causa e che la compensazione fosse stata illegittimamente disposta in modo non conforme alla soccombenza parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile la prima censura perché la mancata contestazione delle risultanze del consulente tecnico nella fase davanti al CTU non preclude la successiva deduzione difensiva in giudizio e in appello, soprattutto quando le doglianze investono il fondamento logico-giuridico della decisione e non la relazione peritale in sé. Ha poi giudicato la seconda censura infondata e inammissibile, rilevando che la corte territoriale aveva preso in considerazione i rilievi delle parti e li aveva ritenuti non decisivi, valutazione riservata al giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, la Cassazione ha ribadito che nei giudizi riuniti la liquidazione va operata in relazione a ciascun giudizio, ma ha anche osservato che la riduzione delle pretese creditorie giustificava la compensazione disposta; la misura della compensazione è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate compensate, con ulteriore obbligo di contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e al principio devolutivo; la Corte non ha ravvisato violazione perché le censure erano dirette al fondamento della decisione d'appello e non a un fatto precluso.

  • art. 195 c.p.c., comma 3

    La mancata formulazione di rilievi critici al consulente nel termine previsto non preclude, in mancanza di espressa previsione contraria, la successiva specificazione delle contestazioni in giudizio e in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso incidentale sulla violazione delle regole di liquidazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo di ricorso principale, dichiarato inammissibile.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese nei giudizi riuniti vanno regolate tenendo conto della soccombenza; la compensazione, una volta riconosciuta la soccombenza reciproca o parziale, è valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di consulenza tecnica d’ufficio, la mancata formulazione di rilievi critici nella fase endoprocedimentale non impedisce alla parte di articolare successivamente contestazioni difensive nel corso del giudizio e anche in appello, salvo diversa previsione espressa.
  • Il giudicato interno non si forma automaticamente sulla mera mancata contestazione di una consulenza tecnica, quando in appello si censura la decisione del giudice e non la sola relazione peritale.
  • La valutazione circa la rilevanza e la decisività delle osservazioni delle parti alla consulenza tecnica è rimessa al giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione se motivata.
  • Nei giudizi riuniti l’autonomia delle singole cause resta ferma: la regolazione delle spese deve essere correlata alle singole domande e alla soccombenza concretamente accertata.
  • La scelta di compensare, in tutto o in parte, le spese processuali in presenza di soccombenza reciproca o di significativo ridimensionamento delle pretese è espressione di discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieProveConto correnteSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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