Cassazione Civile, Ordinanza n. 10027/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di accesso presso il contribuente per l'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori compensi professionali ricostruiti presuntivamente sulla base di irregolarità contabili, prestazioni notarili indicate in repertorio e confronto con le fatture emesse. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente; in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione e la CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento. In Cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) illogicità e incoerenza della motivazione della sentenza regionale, perché priva di un percorso argomentativo intellegibile; (2) illegittimità dell'avviso per violazione di norme sulla motivazione e allegazione degli atti richiamati, nonché tardività dell'appello dell'Ufficio. La Corte ha esaminato preliminarmente la tempestività dell'appello erariale, ritenendolo tempestivo perché ricevuto il 10 ottobre 2016 e spedito il 7 ottobre 2016, mentre la sentenza di primo grado era stata depositata l'8 marzo 2016. Ha quindi dichiarato inammissibile il primo motivo, perché si risolveva in una critica motivazionale non consentita contro una sentenza munita di motivazione superiore al minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile anche la restante censura del secondo motivo, poiché diretta in concreto contro l'avviso di accertamento e non contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; inoltre, quanto alla pretesa tardività dell'appello, ha escluso il vizio per tempestività dell'impugnazione dell'Ufficio.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento e la necessità di allegare gli atti richiamati nel provvedimento impositivo.
art. 3 L. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della motivazione dell'atto amministrativo.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione al potere di accertamento induttivo/presuntivo dei redditi.
art. 421 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro normativo dell'accertamento tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si risolva in una mera critica motivazionale contro una sentenza la cui motivazione superi il "minimo costituzionale".
- Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; le doglianze rivolte soltanto contro l'atto amministrativo o comunque non correlate alla motivazione della decisione sono inammissibili.
- La tempestività dell'appello si valuta sulla base della data di spedizione e di ricezione dell'atto, secondo gli atti del fascicolo, e non su asserzioni non riscontrate della parte.
- Quando il ricorso è respinto, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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