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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34110/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 10 aprile 2026, che aveva parzialmente accolto il riesame contro l’ordinanza cautelare del GIP del 21 marzo 2026 limitatamente al capo 4, rigettandolo per i capi 1 e 3 e confermando la misura per questi ultimi, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. Con il primo motivo, riferito al capo 1 e formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la difesa ha contestato la sussistenza dei presupposti indiziari del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa: ha censurato l’uso delle precedenti condanne per desumere la persistenza del vincolo associativo, segnalato una contraddizione tra il richiamo alla posizione di vertice e la descrizione di un ruolo subordinato, e contestato l’attualità della partecipazione, in particolare quanto al coinvolgimento nel sequestro di una persona, alla trasmissione di ordini nonostante il regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen. e alla distribuzione di somme ai detenuti, ritenuta priva di riscontri concreti su periodicità e destinatari. Con il secondo motivo, riferito al capo 3 e formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente in ordine ai gravi indizi del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lamentando l’omesso esame delle deduzioni difensive e l’erronea sussunzione dei fatti nella fattispecie astratta; ha inoltre sostenuto che risultassero soltanto episodi isolati di violenza o ingiuria e che non fossero stati adeguatamente valutati l’evento e l’elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano aspecifici o non consentiti. Ha premesso che, nella fase cautelare, i gravi indizi richiedono un giudizio di qualificata probabilità e non coincidono con gli indizi necessari per una condanna nel merito; ha inoltre precisato che in cassazione la valutazione indiziaria è censurabile quanto a sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, non per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico: il Tribunale aveva indicato, oltre alle precedenti condanne definitive relative a un periodo anteriore, elementi emersi nel procedimento attuale e riferiti al periodo contestato, dai quali aveva desunto la prosecuzione del ruolo di luogotenente, la trasmissione di notizie e disposizioni agli affiliati, la cooperazione nell’assistenza economica ai sodali detenuti e l’interessamento a una vicenda ritenuta rilevante per il sodalizio; la doglianza sollecitava una rilettura del compendio indiziario. Anche il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e reiterativo, perché non si confrontava criticamente con la motivazione del riesame e chiedeva una diversa interpretazione delle intercettazioni. Il Tribunale aveva valorizzato conversazioni già riportate nell’ordinanza genetica e aveva motivato sulla reiterazione nel tempo di violenze, minacce e offese e sullo stato di sopraffazione della vittima, ritenendo integrati, a livello cautelare, i gravi indizi di abitualità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il Tribunale ha argomentato (vds. pagg. 7-8 della ordinanza impugnata), con motivazione congrua e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dalla contestazione, all’interno del cui compendio ha legittimamente assunto rilevanza l'esistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 – 01).

    Le precedenti condanne definitive per il medesimo delitto, riferite a un periodo precedente, possono essere valorizzate nel quadro indiziario relativo alla partecipazione associativa contestata per un periodo successivo, purché la motivazione si fondi anche sugli elementi specifici emersi nel procedimento e riferiti al periodo contestato.

  • art. 572 c.p.

    Di contro, con riguardo al delitto di maltrattamenti, il Tribunale, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, ha fatto riferimento agli elementi, tratti dalle conversazioni intercettate, già considerati e riportati esaustivamente nella ordinanza cautelare genetica, per ritenere da essi integrati, a livello di gravità indiziaria, il reato di cui all'art. 572 cod.pen., argomentando quindi specificamente anche in ordine alla ricorrenza di abitualità della condotta, con la reiterazione, nel tempo, di atti di violenza, minaccia e offese, nonché allo stato di sopraffazione della vittima (vds. pagg. 9 della ordinanza impugnata e 40 e ss. della ordinanza genetica).

    Ai fini della gravità indiziaria per il delitto di maltrattamenti, la reiterazione nel tempo di violenze, minacce e offese, valutata insieme allo stato di sopraffazione della vittima e agli elementi probatori richiamati, può fondare il requisito dell’abitualità della condotta.

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    Al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    I gravi indizi richiesti per l’applicazione di una misura cautelare fondano un giudizio di qualificata probabilità e non devono essere valutati secondo i criteri propri degli indizi necessari per il giudizio finale di colpevolezza.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    I criteri di valutazione degli indizi previsti per il giudizio di merito non si applicano automaticamente alla valutazione dei gravi indizi in sede cautelare, poiché l’art. 192, comma 2, c.p.p. non è richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Inoltre, non può revocarsi in dubbio che la valutazione del peso probatorio degli indizi possa essere contestata, in sede di legittimità, unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, nonché congruenza della stessa rispetto ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice.

    La censura in cassazione sulla valutazione degli indizi può riguardare i vizi della motivazione e la sua coerenza con i principi di valutazione della prova; è inammissibile la doglianza che, pur formulata come vizio motivazionale, chieda soltanto una diversa valutazione dei fatti già esaminati.

  • art. 41-bis ord. pen.

    il ruolo di esecutore di ordini del XXXXX riposi su una mera asserzione, in virtù anche della presunzione di efficacia delle limitazioni derivanti al regime di cui all’art. 41-bis o.p. cui il XXXXXX era sottoposto;

    La norma è richiamata nella prospettazione difensiva circa l’efficacia delle limitazioni del regime detentivo; la Corte non formula su di essa un’autonoma interpretazione, ma ritiene che la censura non superi il vaglio di ammissibilità e che solleciti una rilettura degli elementi indiziari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata esclusivamente per gli adempimenti demandati alla cancelleria dopo la decisione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, i gravi indizi di colpevolezza richiedono elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato; non coincidono con gli indizi necessari per la condanna nel merito e non sono valutati secondo i medesimi criteri dell’art. 192, comma 2, c.p.p., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, c.p.p.
  • In cassazione la valutazione del peso probatorio degli indizi è censurabile sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione e della sua congruenza con i principi che governano l’apprezzamento probatorio. È inammissibile il ricorso che, pur denunciando formalmente un vizio motivazionale o una violazione di legge, chieda una nuova valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
  • Nel valutare la persistenza della partecipazione a un’associazione mafiosa per un periodo successivo, le precedenti condanne definitive per lo stesso delitto, relative a un periodo anteriore, possono essere considerate nel quadro indiziario, insieme a elementi specifici emersi nel procedimento e riferiti al periodo oggetto di contestazione.
  • Ai fini della gravità indiziaria del delitto di maltrattamenti, la reiterazione nel tempo di atti di violenza, minaccia e offesa, unitamente allo stato di sopraffazione della vittima, può sostenere la valutazione di abitualità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioMaltrattamenti contro familiari e conviventiEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiDelitti contro la famigliaMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiOnere della prova

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