Cassazione Penale, Ordinanza n. 20243/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in via equitativa, come indicato in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva accolto la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Nel corso del giudizio di legittimità è però sopravvenuta rinuncia al ricorso, circostanza che ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Non emergono ulteriori censure di merito dalla parte testuale disponibile.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
la rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità determinata da rinuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata equitativamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →