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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'opposizione di terzo, avverso: a) l’ordinanza della Terza Sezione del TAR Palermo, n. 2095 del 22 giugno 2023; b) l’ordinanza della Terza Sezione del TAR Palermo, n. 3253 del 7 novembre 2023; c) la nota inviata a mezzo PEC dal commissario ad acta Dott. Mastrolembo Ventura al liquidatore del COINRES in data 21 novembre 2023; d) la nota inviata a mezzo PEC dal commissario ad acta Dott. Mastrolembo Ventura al liquidatore del COINRES in data 30 novembre 2023

Giustizia amministrativa202400049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Ordinanze del giudice dell’ottemperanza e note del commissario ad acta dirette a utilizzare risorse giacenti sul conto intestato alla Gestione Separata dell’ATO Palermo 4 per l’esecuzione di un giudicato relativo al CO.IN.R.E.S. in liquidazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte del giudicato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il commissario straordinario dell’ATO Palermo 4 - Gestione Separata ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. contro due ordinanze del TAR rese in un giudizio di ottemperanza e contro due note del commissario ad acta. Ha sostenuto di essere estraneo al giudizio di ottemperanza e che la Gestione Separata fosse soggetto distinto, sul piano giuridico e contabile, dal CO.IN.R.E.S. in liquidazione. Ha dedotto che gli atti impugnati avrebbero illegittimamente inciso sulle risorse della gestione straordinaria, ordinando alla tesoreria di effettuare pagamenti mediante somme depositate su un conto intestato al Commissario Straordinario ATO PA4 - Gestione Separata, con pregiudizio anche per il servizio di gestione dei rifiuti. L’opposto ha eccepito l’inammissibilità per erroneità del mezzo processuale, osservando che l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è proponibile contro le sentenze, non contro le ordinanze del giudice dell’ottemperanza o gli atti del commissario ad acta; ha indicato nel reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. o, per i terzi estranei al giudicato, nel ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a. i rimedi eventualmente esperibili. È stata inoltre dedotta la tardività dell’opposizione e il difetto della qualità di terzo, poiché la Gestione Separata non avrebbe dimostrato una distinta soggettività giuridica e patrimoniale rispetto al CO.IN.R.E.S.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’opposizione di terzo inammissibile. In primo luogo, ha rilevato che l’art. 108, comma 1, c.p.a. limita espressamente l’opposizione di terzo alle sentenze del TAR o del Consiglio di Stato che pregiudichino diritti o interessi legittimi. Il rimedio non è quindi estensibile alle ordinanze rese nella fase di ottemperanza né agli atti del commissario ad acta, privi dell’autonoma attitudine decisoria richiesta dalla disposizione. Per gli atti del commissario ad acta, tra le parti del giudicato, è previsto il reclamo dinanzi al giudice dell’ottemperanza ex art. 114, comma 6, c.p.a.; i terzi estranei al giudicato devono invece utilizzare il ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a. contro l’atto lesivo. In secondo luogo, il TAR ha rilevato che l’opponente non aveva comunque dimostrato di possedere la qualità di terzo: sulla base della sentenza del CGARS n. 477/2025, in assenza di prova di una distinta soggettività giuridica e di una distinta contabilità, la Gestione Separata deve essere considerata avente causa del CO.IN.R.E.S., con estensione degli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. L’opposizione è stata quindi dichiarata inammissibile sia per erroneità del mezzo utilizzato sia per difetto della qualità di terzo. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 108 c.p.a.

    un terzo può fare opposizione contro una sentenza (…) quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi

    L’opposizione di terzo ordinaria è limitata alle sentenze del TAR o del Consiglio di Stato e non è proponibile contro ordinanze rese nella fase di ottemperanza o contro atti del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Gli atti del commissario ad acta sono reclamabili dinanzi al giudice dell’ottemperanza tra le parti del giudicato; gli atti del giudice dell’ottemperanza o del suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato mediante ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a.

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso ordinario è il rimedio esperibile dal terzo estraneo al giudicato contro l’atto eventualmente lesivo emanato dal commissario ad acta o dall’amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato dall’opposto per sostenere la tardività dell’opposizione in ragione del termine dimezzato per il deposito nel rito camerale; il TAR non ha deciso la causa su tale eccezione, avendo definito il giudizio per inammissibilità del mezzo processuale.

  • art. 2909 c.c.

    In assenza di distinta soggettività giuridica e contabilità, la gestione separata è stata qualificata come avente causa del CO.IN.R.E.S., con conseguente estensione nei suoi confronti degli effetti del giudicato.

Massime di principio

  • L’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è proponibile esclusivamente contro una sentenza del TAR o del Consiglio di Stato e non può essere estesa, in via analogica, alle ordinanze rese dal giudice dell’ottemperanza o agli atti del commissario ad acta.
  • Gli atti del commissario ad acta sono soggetti al reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato; il terzo estraneo al giudicato deve impugnarli mediante ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a.
  • La mera qualificazione amministrativa o contabile di una gestione come separata non è sufficiente a fondare la qualità di terzo rispetto al giudicato: occorre dimostrare una distinta soggettività giuridica e una distinta contabilità.
  • In mancanza della prova di autonomia soggettiva e patrimoniale, il soggetto che assume di essere titolare della gestione separata può essere qualificato come avente causa della parte del giudizio definito dal giudicato, con conseguente estensione degli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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