Cassazione Penale, Sentenza n. 28940/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua istanza di estensione degli effetti favorevoli dell'appello proposto da alcuni coimputati (ai sensi dell'art. 587 c.p.p.) e ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione (art. 630 c.p.p.). Deduce contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla competenza del giudice dell'esecuzione, contesta il mancato riconoscimento dell'effetto estensivo rispetto a sentenze favorevoli rese nei confronti di altri imputati e rileva una presunta inconciliabilità tra la sua condanna (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) e la decisione favorevole resa, a suo dire, nei confronti della coimputata D'Adamo (qualificazione come art. 73, comma 5). Chiede quindi revisione e/o estensione degli effetti della pronuncia favorevole ai coimputati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la ripartizione di competenza applicando i criteri dell'art. 665 c.p.p. e il principio di unitarietà dell'esecuzione; ha confermato che l'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. non è applicabile perché gli appellanti avevano impugnato fatti diversi (capi 1 e 3) rispetto a quelli per cui il ricorrente era imputato (capo 2) e non sussisteva il presupposto del "concorso di più persone in uno stesso reato" né motivi non personali idonei a estendere la riqualificazione; ha altresì accertato che la sentenza a carico della D'Adamo non aveva in realtà riqualificato il fatto, per cui non sussiste conflitto di giudicati che legittimi la revisione ex art. 630 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Distinzione tra la fattispecie aggravata (comma 1) e la diversa ipotesi meno grave (comma 5). La Corte ha verificato che la qualificazione del fatto nei confronti del ricorrente e della D'Adamo era identica (comma 1), escludendo una diversa riqualificazione a favore della D'Adamo.
codice di procedura penale, art. 587
Regola l'estensione degli effetti favorevoli di un'impugnazione proposta da alcuni coimputati; la Corte ha interpretato la norma richiedendo che l'impugnazione riguardi il medesimo reato (concorso nello stesso reato) e non motivi personali dell'appelezante per riconoscere l'effetto estensivo.
codice di procedura penale, art. 630
Disciplina della revisione per contrasti insanabili tra giudicati; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le ipotesi legittimanti la revisione (assenza di inconciliabilità tra i giudicati).
codice di procedura penale, art. 665
"competente a conoscere l'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato"
Stabilisce i criteri di competenza per l'esecuzione: il giudice che ha emesso la decisione è, di norma, competente; per più sentenze il criterio è il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. Applicazione collegata al principio di unitarietà dell'esecuzione.
codice di procedura penale, art. 606
Prevede il motivo di ricorso per vizio della motivazione (contraddittorietà/insussistenza della motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione impugnata è coerente con i criteri di competenza e con i presupposti per l'estensione dell'effetto.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte con liquidazione in euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'estensione degli effetti favorevoli di un'impugnazione tra coimputati (art. 587 c.p.p.) richiede che la sentenza di appello abbia inciso sul medesimo reato contestato all'imputato non appellante (concorso nello stesso reato) o che la decisione sia basata su motivi processuali non personali all'appelezante; non è sufficiente la mera contemporaneità investigativa o la trattazione nel medesimo procedimento di reati diversi.
- La competenza a decidere questioni relative all'esecuzione o all'istanza di continuazione va valutata con riferimento agli articoli 665 c.p.p. e al principio di unitarietà dell'esecuzione: quando vi sono più sentenze definitive emesse da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento irrevocabile per ultimo.
- La richiesta di revisione per contrasto di giudicati (art. 630 c.p.p.) richiede l'effettiva esistenza di un conflitto insanabile tra decisioni definitive; esami formali di documenti che dimostrino identica qualificazione giuridica escludono la revisione.
- Se un coimputato è stato giudicato separatamente (procedimento separato o applicazione pena separata), ciò limita l'applicabilità dell'istituto di estensione ex art. 587 c.p.p. e può impedire che decisioni favorevoli a terzi dispongano automatismi a favore degli altri imputati.
- Nel valutare motivi che denunciano carenze di motivazione è essenziale distinguere tra questioni di diritto inerenti la competenza e i presupposti di legge (soggette a verifica di legittimità) e questioni di fatto sostanziali che non possono essere rimesse al giudice dell'esecuzione se non ricorrono le ipotesi previste dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28635/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28638/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28640/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28642/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2024 del 17/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →