Cassazione Civile, Ordinanza n. 18593/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una professionista incaricata di predisporre le relazioni e l’attestazione richieste in una procedura di concordato preventivo chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della società committente per il compenso maturato, in prededuzione privilegiata o, in subordine, in privilegio. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo che la relazione attestativa presentasse numerose carenze, illogicità e incoerenze e che, per tali difetti, la prestazione non fosse stata eseguita con la dovuta diligenza. Secondo il tribunale, la mancata ammissione della proposta di concordato si collegava all’inadeguatezza dell’attività professionale svolta; pertanto il curatore poteva opporre l’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. e la professionista non aveva dimostrato il regolare adempimento. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1460, 1176 e 2697 c.c., nonché degli artt. 98 e 99 l.fall. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che: la sola inammissibilità del concordato non bastava a negare il compenso; la documentazione prodotta escludeva ogni suo inadempimento; la prestazione, essendo di particolare difficoltà, avrebbe richiesto per eventuale responsabilità il dolo o la colpa grave ex art. 2236 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure attaccassero accertamenti di fatto compiuti dal tribunale, insindacabili in cassazione e comunque non denunciati come omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre affermato che, in diritto, il tribunale si era correttamente attenuto ai principi secondo cui il curatore può eccepire l’inadempimento del professionista che abbia predisposto una domanda di concordato e relativi allegati in modo non diligente, incompleto o inattendibile; il professionista, per ottenere il compenso, deve provare l’esatto adempimento e la concreta idoneità della prestazione a perseguire il risultato contrattuale, cioè l’accesso alla procedura. Poiché la prestazione era stata ritenuta oggettivamente inidonea per carenze tecnico-giuridiche e documentali, il credito al compenso era stato legittimamente escluso dal passivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
Consente al curatore di opporre l’eccezione d’inadempimento e rifiutare il pagamento del compenso quando la prestazione professionale sia stata eseguita in modo negligente o incompleto.
art. 1176, comma 2, c.c.
Il professionista deve eseguire l’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività, verificando correttezza tecnica, completezza e coerenza della prestazione.
art. 2697 c.c.
Spetta al professionista che agisce per il compenso provare il regolare e corretto adempimento delle obbligazioni assunte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra i motivi di ricorso per asserita violazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 115 c.p.c.
Richiamato tra i motivi di ricorso per asserita violazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 116 c.p.c.
Richiamato tra i motivi di ricorso per asserita violazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 98 l.fall.
Richiamato tra le norme processuali fallimentari invocate nel ricorso.
art. 99 l.fall.
Richiamato tra le norme processuali fallimentari invocate nel ricorso.
art. 160 l.fall.
Rileva come norma che disciplina il contenuto della proposta di concordato e i requisiti della domanda.
art. 161, comma 2, lett. e, l.fall.
Impone l’indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento e delle utilità offerte ai creditori.
art. 161, comma 3, l.fall.
Richiamato in relazione alle relazioni predisposte dal professionista per la procedura concordataria.
art. 162, comma 2, l.fall.
La veridicità dei dati aziendali è condizione di ammissibilità del concordato e deve sussistere sin dal deposito della proposta.
art. 172, comma 2, l.fall.
Richiamato quanto ai requisiti degli atti e dei documenti nel procedimento concordatario.
art. 173, comma 3, l.fall.
Consente la revoca dell’ammissione al concordato quando emerge il difetto originario di veridicità dei dati.
art. 182-ter l.fall.
Richiamato con riferimento alla relazione e all’integrazione dell’attestazione in tema di trattamento dei crediti fiscali.
art. 2236 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, trattandosi di prestazione di speciale difficoltà, la responsabilità richiederebbe dolo o colpa grave; la Corte rileva che ciò attiene all’azione risarcitoria e non incide sul diritto al compenso in presenza di inadempimento.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore del fallimento può eccepire l’inadempimento del professionista incaricato dal debitore quando la prestazione resa per l’accesso a una procedura concorsuale sia stata negligente, incompleta o tecnicamente inidonea.
- Il professionista che chieda il compenso deve provare non solo l’esecuzione dell’incarico, ma il corretto e diligente adempimento delle obbligazioni assunte, valutato ex ante rispetto al risultato perseguito dal cliente.
- L’eccezione di inadempimento non richiede la gravità dell’inadempimento propria della risoluzione contrattuale; è sufficiente anche un adempimento inesatto che giustifichi il rifiuto della controprestazione.
- Nelle prestazioni professionali finalizzate alla predisposizione di una domanda di concordato preventivo, la redazione di atti con dati patrimoniali incompleti, errati o inattendibili può integrare inadempimento colpevole, perché frustra la funzione informativa e l’idoneità della domanda ad accedere alla procedura.
- Il diritto al compenso del professionista non sorge per il solo fatto dell’attività svolta, ma presuppone che la prestazione sia concretamente e funzionalmente idonea a perseguire l’interesse contrattuale del cliente; se la prestazione è oggettivamente inidonea e improduttiva di effetti utili, non vi è adempimento suscettibile di compenso.
- In cassazione non sono censurabili, se non nei limiti dell’omesso esame di fatti decisivi, gli apprezzamenti di fatto del giudice di merito relativi alla qualità e alla sufficienza della prestazione professionale.
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