Cassazione Penale, Sentenza n. 29118/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la restituzione di un buono fruttifero postale del valore di euro 12.500,00 rinvenuto durante perquisizione. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza (avendo ricevuto un parere negativo del Pubblico Ministero) e la difesa aveva impugnato tale rigetto presso il Tribunale in funzione di riesame. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo che la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio debba seguire la procedura di cui all'art. 263 c.p.p. (istanza al P.M. e opposizione al G.i.p. in caso di decreto negativo), e che la difesa avesse seguito erroneamente la procedura prevista per il sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il Tribunale del riesame abbia riconosciuto l'errore procedurale ma non ne abbia tratto le conseguenze richieste. La Corte ha privilegiato l'indirizzo secondo il quale, durante le indagini preliminari, la competenza a decidere sulla restituzione appartiene al Pubblico Ministero e l'intervento diretto del G.i.p., ricevuto il parere del P.M. unitamente all'istanza, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e per violazione del contraddittorio. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e gli atti presupposti e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica.
Norme richiamate
art. 263 cod. proc. pen.
commi 1-6 (in particolare commi 4 e 5)
Stabilisce che, nella fase delle indagini preliminari, la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio compete al Pubblico Ministero con decreto motivato; contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (G.i.p.) con rito camerale. Se la richiesta viene rivolta direttamente al G.i.p. e questi decide invece di trasmetterla al P.M., il provvedimento è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.
art. 127 cod. proc. pen.
Regola il rito camerale cui il G.i.p. deve attenersi quando decide in sede di opposizione contro il decreto del P.M.; l'assenza del contraddittorio camerale rileva ai fini della nullità del provvedimento.
art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di nullità assoluta quando il provvedimento sia emanato da autorità funzionalmente incompetente; la Corte lo invoca per qualificare l'invalidità del provvedimento del G.i.p. se adottato in luogo del P.M.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato nella ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali concernenti la qualificazione dell'impugnazione (appello/opposizione) nei casi in cui il G.i.p. abbia deciso "de plano" su istanza di restituzione.
art. 24 Cost.
Riferito in relazione al diritto di difesa: la procedura prevista dall'art. 263 garantisce il contraddittorio dell'interessato e la possibilità di criticare il provvedimento negativo del P.M.; il venir meno di tale fase costituisce violazione del diritto di difesa.
art. 676 cod. proc. civ. e art. 666 cod. proc. civ.
Richiamati come riferimento comparativo per l'ipotesi successiva alla sentenza definitiva (competenza del giudice dell'esecuzione e modalità di decisione), per illustrare le differenze di regime procedurale nelle varie fasi processuali.
Massime di principio
- Durante le indagini preliminari la richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio va rivolta al Pubblico Ministero: il P.M. decide con decreto motivato; contro tale decreto è esperibile opposizione al G.i.p. con rito camerale (art. 263 c.p.p.).
- Se l'interessato adisce direttamente il G.i.p. in fase di indagini e il G.i.p. decide (anche in conformità del parere del P.M.) senza seguire la procedura prevista dall'art. 263, il provvedimento è generalmente affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e per violazione del contraddittorio.
- Il parere negativo del Pubblico Ministero non può essere fatto valere come decreto motivato di rigetto: il legislatore ha attribuito al P.M. la competenza formale a provvedere con decreto, e alla parte ricorrere con opposizione per garantire il contraddittorio.
- Se viene emesso un provvedimento invalido dal G.i.p. per aver sostituito la funzione del P.M., la via corretta è l'annullamento d'ufficio e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, non la qualificazione automatica dell'impugnazione come opposizione trasformativa.
- In casi analoghi chi intende ottenere la restituzione deve curare la corretta impugnazione: se il P.M. provvede con decreto negativo, proporre opposizione al G.i.p.; se il G.i.p. decide de plano sulla istanza diretta, impugnare per nullità per incompetenza funzionale ed eventualmente ricorrere in cassazione.
- Difesa pratica: prima di rivolgersi al G.i.p. verificare che l'istanza sia stata effettivamente presentata al P.M.; conservare ogni atto di trasmissione e parere del P.M. per poter contestare eventuali errori procedurali.
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