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Sentenza

Sentenza n. 15768/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per «Disturbo di personalità N.A.S.» ed esclusione dal concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con le valutazioni psicologica e psichiatrica allegate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del 4 febbraio 2026 con cui la commissione per l’accertamento dell’idoneità psicofisica l’ha dichiarata non idonea al concorso bandito il 27 marzo 2025, richiamando l’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lettera b), del d.m. n. 198/2003. Con un unico motivo ha dedotto l’erroneità del giudizio e plurimi profili di eccesso di potere. Nel corso del giudizio, il verificatore ha confermato la diagnosi amministrativa e la non idoneità. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, anche in ragione dell’idoneità conseguita in un distinto concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito il motivo di eccesso di potere né la legittimità della valutazione sanitaria. Ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente, pur non formulata nelle forme richieste per la rinuncia al ricorso dall’art. 84, commi 1-3, c.p.a., attestasse il venir meno dell’interesse a ricorrere; in applicazione del principio dispositivo ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha compensato integralmente le spese di giudizio, ponendo tuttavia a carico della ricorrente le spese di verificazione, liquidate in € 500,00.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1-3, c.p.a.

    Ritenuto che la richiesta della ricorrente, pur priva delle formalità previste dall’art. 84, c. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesti, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), e che, in forza del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, debba essere conseguentemente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

    La dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse, anche se non formalizzata come rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., può attestare il venir meno dell’interesse a ricorrere e condurre all’improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, anche se priva delle formalità prescritte per la rinuncia al ricorso dall’art. 84 c.p.a., può essere valutata come attestazione del venir meno dell’interesse a ricorrere e determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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