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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2269/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per errore di fatto la conferma della condanna per turbativa d'asta (Corte d'appello di Messina 22/07/2020), sostenendo che l'incarico affidatogli dal Comune di Messina prevedeva solo la verifica delle caratteristiche delle singole unità abitative e dei documenti dichiarativi (anche autocertificati), e non un controllo sulla proprietà del terreno o dell'immobile. Argomentava che l'immobile era in costruzione, non ancora accatastato (impossibile dunque indicare particelle/subalterni), che la scheda prestampata non richiedeva l'identificazione catastale della particella di sedime e che la concessione edilizia rendeva superfluo l'accertamento della proprietà. Sosteneva inoltre che la visura catastale allegata dimostrerebbe l'intestazione delle particelle alla società offerente, negando un profilo impeditivo alla partecipazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'asserito "errore di fatto" non fosse una svista o un equivoco percettivo ma una ricostruzione valutativa della Corte territoriale, materia esclusa dal rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano motivato in modo plausibile, basandosi su visure catastali, dichiarazioni di funzionari tecnici e risultanze istruttorie (anche intercettazioni), ritenendo che il Parlato, pur potendo rilevare l'irregolarità, non lo avesse fatto volontariamente, alterando l'andamento della gara. È stata quindi respinta la censura e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/6/2017 n.103).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario contro l'errore di fatto limitato a vizi percettivi (svista, equivoco) sugli atti del giudizio di legittimità; non è idoneo a censurare ricostruzioni valutative o motivazioni di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Impone che il motivo in cassazione sia enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, influenzando la forma del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, con determinazione equitativa dell'importo.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176

    Norma che ha consentito la richiesta e l'ammissione della trattazione orale del ricorso (disciplinando modalità connesse all'emergenza e successive proroghe).

  • Corte Cost. 13/6/2000 n. 186 (giurisprudenza citata)

    Riferimento giurisprudenziale usato per motivare la determinazione della colpa e la misura dell'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente circoscritto agli errori percettivi (svista, equivoco) sugli atti di merito; non può essere usato per rimeddiare dissensi rispetto a valutazioni probatorie o ricostruzioni interpretative operate dal giudice di merito.
  • Se il motivo di ricorso ripropone censure già esaminate e rigettate in precedenti impugnazioni, la corte può dichiarare inammissibile il nuovo ricorso quando esso non evidenzi un errore percettivo reale.
  • La Corte di legittimità dà ampio peso alla congruità della motivazione dei giudici di merito se basata su elementi istruttori (visure catastali, dichiarazioni tecniche, intercettazioni); valutazioni di logicità e congruenza difficilmente sono sindacabili con il rimedio per errore di fatto.
  • La regolarità formale di un titolo (es. concessione edilizia) non esclude la necessità di verifiche su altri elementi rilevanti (es. titolarità catastale): il possesso di un permesso non sostituisce l'accertamento della proprietà quando quest'ultimo è rilevante per l'idoneità dell'offerta.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o basato su argomentazioni non consentite dal rimedio straordinario, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

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