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Sentenza

Sentenza n. 3644/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della nota dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania prot. n. 31701 del 21 marzo 2022, recante il diniego dell’autorizzazione all’ampliamento della stazione di servizio condotta dal ricorrente, a mezzo della propria ditta individuale, nel territorio comunale alla Via San Nullo n. 103; b) dei seguenti atti comunali confluiti nell’iter procedimentale: b1) del preavviso di rigetto prot. n. 17813 del 15 febbraio 2022; b2) dei pareri urbanistici negativi prot. n. 15197 del 9 febbraio 2022 e prot. n. 30341 del 17 marzo 2022; c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202202092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’ampliamento di una stazione di servizio mediante realizzazione di un fabbricato destinato alla ristorazione, connesso preavviso di rigetto e pareri urbanistici negativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all’ampliamento della stazione di servizio, deducendo violazione dell’art. 5 del regolamento regionale Campania n. 1/2012 ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il volume del fabbricato condonato preesistente non dovesse essere computato nella volumetria massima assentibile, poiché l’edificio era stato realizzato e mantenuto in virtù di una disciplina eccezionale di sanatoria o condono. Ha inoltre dedotto che, anche computando tale volume, la volumetria del nuovo fabbricato sarebbe stata inferiore al limite edificatorio, dovendosi considerare una controsoffittatura posta a tre metri dal pavimento e applicare la definizione di altezza lorda contenuta nel quadro delle definizioni uniformi recepito dalla Regione Campania. Infine, ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, assumendo che il diniego non avesse adeguatamente illustrato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Il provvedimento si fondava anche sull’assimilazione della nuova istanza a una precedente istanza analoga già respinta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al computo della volumetria, ha ritenuto legittima l’inclusione del volume del fabbricato condonato nella volumetria complessiva dell’area. Ai fini della verifica della volumetria residua di un lotto parzialmente edificato devono essere considerati i volumi di tutte le costruzioni insistenti sull’area, comprese quelle abusive, oggetto di sanatoria o già condonate. La cubatura già impegnata rileva quindi indipendentemente dal titolo in base al quale l’edificio è stato mantenuto e dalla sua eventuale collocazione su una porzione catastalmente distinta del lotto. Quanto alla controsoffittatura, il Collegio ha escluso che essa possa ridurre la volumetria urbanisticamente rilevante, rilevando sia la mancata adeguata rappresentazione negli elaborati progettuali, sia la sua natura non strutturale. Il controsoffitto non è assimilabile a un solaio intermedio o a un lastrico di copertura; il riferimento al soffitto o alla copertura contenuto nella disciplina dell’altezza lorda riguarda elementi strutturali dell’edificio, non un abbassamento artificiale della linea di soffitto. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: il diniego, anche mediante il richiamo al secondo parere urbanistico negativo, esponeva in modo sintetico ma sufficiente le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni. L’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singolo argomento del privato, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti l’esame complessivo delle controdeduzioni. Il TAR ha ritenuto assorbite le censure relative all’ulteriore ragione motivazionale concernente la precedente istanza analoga, poiché il diniego era autonomamente sorretto dal superamento della volumetria massima assentibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5 regolamento regionale Campania n. 1/2012

    Gli indici di edificabilità applicabili alle stazioni di servizio impongono il computo della volumetria già impegnata dalle costruzioni insistenti sull’area ai fini della verifica della volumetria residua.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto non richiede una confutazione analitica di ogni argomento; è sufficiente una motivazione dalla quale risulti che le controdeduzioni siano state considerate nel loro complesso.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve consentire di comprendere che l’amministrazione ha valutato complessivamente le osservazioni dell’interessato, senza necessità di una replica puntuale a ciascuna deduzione.

  • punto 26 del quadro delle definizioni uniformi, recepito con delibera G.R. Campania n. 287/2017

    con riguardo all’ultimo piano dell’edificio, l’altezza lorda si misura partendo dal pavimento “fino all’intradosso del soffitto o della copertura”

    Il riferimento al soffitto o alla copertura riguarda elementi strutturali dell’edificio e non consente di escludere dalla volumetria un controsoffitto privo di funzione strutturale.

  • punto 23 del quadro delle definizioni uniformi, recepito con delibera G.R. Campania n. 287/2017

    spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante

    La definizione di sottotetto conferma la distinzione urbanistico-edilizia tra copertura e solaio, da un lato, e controsoffitto non strutturale, dall’altro.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della volumetria residua di un lotto parzialmente edificato devono essere computati i volumi di tutte le costruzioni che insistono sull’area, comprese quelle abusive, oggetto di sanatoria o condonate; il titolo che ha consentito il mantenimento dell’edificio non rende irrilevante la cubatura già impegnata.
  • La volumetria già utilizzata deve essere considerata con riferimento all’intera area asservita, composta dalla superficie libera e da quella occupata dalle costruzioni preesistenti, anche quando la nuova edificazione sia prevista su una porzione catastalmente distinta del lotto.
  • Una controsoffittatura priva di funzione strutturale non è assimilabile a un solaio intermedio o a un lastrico di copertura e non consente, di per sé, di ridurre la volumetria urbanisticamente rilevante dell’edificio.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto è rispettato quando il provvedimento finale, anche mediante motivazione per richiamo a un parere istruttorio, consente di comprendere che le controdeduzioni sono state valutate nel loro complesso; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singolo argomento.
  • Quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse, idonea da sé a sorreggere la decisione, resista alle censure per impedire l’annullamento dell’intero provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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