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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20720/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte di assise di appello di Cagliari all'esito di concordato ex artt. 599-bis e 599 c.p.p., con riduzione della pena a dieci anni di reclusione per omicidio e conferma del resto della decisione di primo grado. Con unico motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., il ricorrente ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, sostenendo che la richiesta di concordato era stata formulata nel corso dell'udienza e non quindici giorni prima, come previsto dall'art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma del d.lgs. 150/2022. Secondo la difesa, la tardività avrebbe reso invalida la proposta, viziando l'accordo con il Procuratore generale e quindi la sentenza; ha inoltre prospettato un interesse a ricorrere in capo all'imputato, perché l'annullamento avrebbe potuto consentire una più favorevole decisione sull'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato, in primo luogo, che il termine di quindici giorni introdotto dall'art. 599-bis, comma 1, c.p.p. non era ancora applicabile, per effetto della disciplina transitoria dell'art. 94 d.lgs. 150/2022, come modificato, che manteneva vigenti per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 le disposizioni emergenziali del d.l. 137/2020. Ha aggiunto che, anche a voler ritenere applicabile il nuovo termine, la tardività inciderebbe al più sull'ammissibilità della proposta e non determinerebbe nullità della sentenza. In ogni caso, l'eccezione era nella disponibilità del solo Procuratore generale, che aveva aderito alla proposta senza eccepirne la tardività, sicché il ricorrente non poteva dolersi in cassazione di una propria proposta tardiva. È stata pertanto disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il termine di quindici giorni per la proposta di concordato è previsto a pena di decadenza, ma la sua applicabilità è differita dalla disciplina transitoria richiamata nella decisione.

  • art. 599 c.p.p.

    Norma richiamata quale base procedurale del concordato in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza.

  • art. 94 d.lgs. n. 150/2022

    La disciplina transitoria differisce l'entrata in vigore delle modifiche processuali e rende ancora applicabili, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, le disposizioni emergenziali del d.l. 137/2020.

  • art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. n. 150/2022

    Norma che ha introdotto il termine di quindici giorni per la proposta di concordato in appello.

  • art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Continuano ad applicarsi, in forza della disciplina transitoria, alle impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024.

  • art. 177 c.p.p.

    Richiamato per affermare il principio di tassatività delle nullità: non ogni irregolarità procedimentale comporta nullità della sentenza.

  • art. 94 d.lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 11, comma 7, d.l. n. 215/2023 conv. in l. n. 18/2024

    Ha prorogato l'efficacia della disciplina transitoria sulle impugnazioni, con riflessi sulla trattazione dell'appello e sul concordato.

Massime di principio

  • Il termine per la presentazione della proposta di concordato in appello, quando previsto dalla disciplina vigente, è presidio posto nell'interesse della parte pubblica e la sua violazione non determina automaticamente nullità della sentenza che recepisca l'accordo.
  • Se la controparte legittimata a eccepire la tardività della proposta aderisce comunque al concordato senza contestarla, l'eccezione resta nella sua disponibilità e non può essere successivamente coltivata dall'imputato proponente per impugnare la sentenza.
  • La tardività della proposta di concordato, ove rilevante, integra al più un problema di ammissibilità della proposta e non un vizio genetico dell'accordo tale da invalidare la sentenza, in mancanza di una specifica previsione di nullità e di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.
  • La parte che ha formulato la proposta tardiva non può invocare in cassazione un interesse proprio alla sua tardività quando non contesti la validità intrinseca dell'accordo e quando, in caso di annullamento, il nuovo giudizio potrebbe comunque svolgersi con analoga possibilità di definizione concordata.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, non ogni irregolarità della procedura di appello sfociata in concordato è deducibile come vizio di legittimità: occorre che la violazione sia sanzionata dal codice con una specifica nullità e che produca un effettivo pregiudizio giuridicamente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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