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Sentenza

Sentenza n. 825/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della Delibera Regionale n. 130 del 11.02.2025, pubblicata sul BUR Puglia Ord. 24.02.2025 n. 16 e riguardante il “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU) comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate (approvato con DCR n. 68/2021) Modifiche relative al segmento della filiera degli smaltimenti in discarica”, e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202500690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta regionale n. 130 dell'11 febbraio 2025, nella parte relativa alla modifica del PRGRU e alla delocalizzazione di circa 150.000 mc di volumetrie di discarica presso il sito di Manduria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la delibera regionale deducendo, con un unico motivo articolato, l'incompetenza della Giunta regionale in favore del Consiglio regionale, sul presupposto che l'art. 8 della legge regionale Puglia n. 24/2012 riserverebbe al Consiglio non solo l'approvazione originaria del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ma anche le successive varianti immediate e gli aggiornamenti definitivi. È stata inoltre dedotta la violazione del diritto di partecipazione del Comune e di AGER, in relazione all'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006, nonché l'invasione delle competenze di AGER nella scelta di delocalizzare volumetrie di discarica. Le controinteressate hanno eccepito anche la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del gestore della discarica di Deliceto e il difetto di interesse e legittimazione, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle questioni in rito in ragione dell'infondatezza del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la competenza della Giunta regionale. Il legislatore nazionale, agli artt. 196, comma 1, lett. a), e 199 del d.lgs. n. 152/2006, attribuisce alle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, senza individuare uno specifico organo regionale. L'art. 8 della l.r. Puglia n. 24/2012 riserva al Consiglio regionale l'approvazione del Piano, ma si riferisce alla sua approvazione originaria e non ai successivi aggiornamenti. Inoltre, il PRGRU approvato dal Consiglio regionale nel 2021 qualifica il Piano come strumento dinamico e attribuisce alla struttura regionale competente la possibilità di implementarlo con successivi provvedimenti deliberativi della Giunta. La delibera impugnata ha applicato il criterio già previsto dal Piano dell'ampliamento delle discariche pubbliche in esercizio nel 2021, senza introdurre modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova approvazione consiliare. È stata altresì esclusa la violazione della partecipazione procedimentale: l'obbligo di consultazione previsto dall'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 non impone il coinvolgimento individuale di ogni Comune, potendo essere assolto tramite organismi rappresentativi degli enti locali, come AGER, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni pugliesi. Nel caso concreto, il procedimento era stato avviato proprio su impulso di AGER, che aveva segnalato l'imminente esaurimento di una discarica pubblica e la necessità di ulteriori volumetrie. Infine, la scelta regionale non ha invaso le competenze di AGER, poiché l'art. 9, comma 7, lett. h-bis), della l.r. n. 24/2012 attribuisce a tale ente un compito di supporto alla Regione nella pianificazione e programmazione, compito concretamente svolto mediante la segnalazione della necessità di nuove volumetrie. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 196, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti

    La competenza sostanziale in materia di predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani regionali spetta alla Regione; la norma statale non individua lo specifico organo regionale competente.

  • art. 199, commi 1 e 10, d.lgs. 152/2006

    le regioni (...) predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti

    L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e secondo la procedura VAS; le Regioni devono inoltre valutare la necessità di aggiornamento del Piano almeno ogni sei anni. L'obbligo di consultazione può essere assolto mediante organismi rappresentativi degli enti locali e non richiede necessariamente la consultazione individuale di ogni Comune.

  • art. 8, comma 1, l.r. Puglia n. 24/2012

    Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Regionale

    La competenza del Consiglio regionale riguarda l'approvazione originaria del PRGRU e non esclude che gli aggiornamenti o le implementazioni previste dal Piano siano adottati dalla Giunta regionale.

  • artt. 22 e 44 Statuto della Regione Puglia

    Fondano, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, la competenza residuale della Giunta regionale, salva la competenza consiliare espressamente prevista dalla legge.

  • art. 9, comma 1, l.r. Puglia n. 24/2012

    Prevede la partecipazione obbligatoria di tutti i Comuni pugliesi ad AGER, consentendo che il coinvolgimento degli enti locali nella pianificazione sia realizzato attraverso tale organismo rappresentativo.

  • art. 9, comma 7, lett. h-bis), l.r. Puglia n. 24/2012, come modificato dalla l.r. n. 42/2024

    supporta la Regione nelle attività di pianificazione e di programmazione relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento

    Attribuisce ad AGER una funzione di supporto alla Regione, non una competenza esclusiva nella decisione di aggiornamento o modifica del Piano.

Massime di principio

  • Quando la legislazione statale attribuisce alla Regione la competenza a predisporre, adottare e aggiornare un piano regionale, senza individuare l'organo regionale competente, la legge regionale può riservare al Consiglio l'approvazione originaria e attribuire alla Giunta gli aggiornamenti successivi, purché tale riparto sia compatibile con lo Statuto regionale e con il contenuto della disciplina regionale.
  • La previsione contenuta nel piano regionale secondo cui lo strumento è dinamico e può essere implementato con successivi provvedimenti della Giunta legittima l'adozione di aggiornamenti o modifiche attuative da parte dell'organo esecutivo, quando essi applicano criteri già previsti dal Piano e non ne alterano sostanzialmente l'impostazione.
  • L'obbligo di consultazione di Province, Comuni e autorità d'ambito previsto dall'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 non impone necessariamente l'interlocuzione individuale con ciascun Comune, potendo essere assolto attraverso un organismo rappresentativo degli enti locali cui partecipino obbligatoriamente i Comuni interessati.
  • Quando un ente d'ambito svolge per legge funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione e programmazione del ciclo dei rifiuti, la decisione finale di aggiornare il piano e localizzare o delocalizzare volumetrie resta regionale, purché l'ente sia effettivamente coinvolto e abbia svolto la propria funzione consultiva o propositiva.
  • La competenza del Consiglio regionale all'approvazione originaria di un piano non implica, in assenza di una specifica previsione normativa, una competenza esclusiva dello stesso organo per ogni successivo aggiornamento o adeguamento del piano.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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