Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 846/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bumbaca ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di indennizzo per ingiusta detenzione, sostenendo violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione. Ha contestato che la Corte territoriale avrebbe utilizzato elementi tratti dall'atto di appello del pubblico ministero anziché dalle sentenze di merito, avrebbe travisato il contenuto di una intercettazione (dove non sarebbe emersa l'affermazione dell'essere "intoccabile") e avrebbe attribuito valore decisivo a una vanteria isolata circa la sua amicizia con esponenti mafiosi. Ha inoltre richiamato la diversa soluzione adottata nei confronti del coimputato Puccio, che pure aveva frequentazioni ambigue ma aveva ottenuto l'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il rigetto dell'indennizzo deciso dalla Corte di Appello. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione della Corte territoriale secondo cui le frequentazioni ambigue, la continuità gestionale del villaggio turistico rispetto a precedenti gestioni e la vanteria di amicizia con mafiosi hanno concorso, ex ante, a creare la falsa rappresentazione del reato e quindi costituiscono colpa grave ostativa all'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. La Corte ha precisato che non è richiesta la prova che la condotta del richiedente sia stata l'unica causa della misura cautelare, essendo sufficiente che abbia costituito una concausa. Ha escluso inoltre la rilevanza comparativa di indennizzi riconosciuti ad altri coimputati. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate in complessivi euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (comma 1)

    La norma impedisce l'erogazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione quando la condotta dell'interessato integri dolo o colpa grave che abbia contribuito a creare la falsa rappresentazione dell'illecito. La Corte interpreta il requisito in senso funzionale: non è necessaria la causalità esclusiva, è sufficiente che la condotta sia concausa dell'errore che ha determinato l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.

  • Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010 (D'Ambrosio)

    Richiamata per il principio secondo cui l'accertamento della riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e per la necessità di valutare ex ante se la condotta dell'imputato abbia concorso a creare la falsa apparenza del reato.

  • Sez. Un., 26.6.2002 (Di Benedictis)

    Usata come precedente sul principio dell'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al merito penale e sui criteri di valutazione della condotta dell'imputato.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)

    Richiamata per il principio di autoresponsabilità: comportamento gravemente colposo, pur non integrando il reato, può giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi ostruire il diritto all'equa riparazione; la colpa grave include negligenza, imprudenza e condotte che prevedibilmente provocano una reazione dell'autorità.

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: il giudice valuta ex ante se la condotta del richiedente ha concorso a creare una falsa rappresentazione del reato che ha indotto la misura cautelare.
  • Ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è sufficiente che la condotta dell'interessato sia concausa (non necessariamente causa esclusiva) dell'errore che ha portato alla misura cautelare.
  • Frequentazioni ambigue con esponenti dell'ambiente criminale e comportamenti pubblici che suggeriscono vicinanza o complicità possono essere considerati segnali idonei a creare la falsa apparenza del reato e, se gravemente imprudenti, configurare colpa grave ostativa all'indennizzo.
  • Vanterie, auto-presentazioni come "amico" di esponenti criminogeni o comportamenti che mantengono equilibri imposti da gruppi criminali possono, nella fase cautelare, incidere negativamente sulla valutazione dell'idoneità probatoria ex ante.
  • La valutazione è sempre caso per caso: decisioni favorevoli ad altri coimputati non vincolano e non impediscono che per un altro soggetto si accerti la colpa grave in ragione di specifiche condotte personali.
  • Nelle difese ex post è inefficace frammentare le prove: il giudice valuta il loro effetto sinergico sulla rappresentazione del rischio criminoso, non solo l'analisi isolata di singoli elementi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.