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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33834/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di accise sui combustibili per gli anni 2015 e 2016, notificato alla società contribuente. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi illegittimo il diniego per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e per asserito contrasto con la giurisprudenza unionale sull'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 19, comma 4, T.U.A. e dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non è previsto per il rigetto di istanze di rimborso, ma solo per atti impositivi, sanzionatori o di riscossione; inoltre, la convocazione del contribuente non avrebbe potuto sanare la mancata comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, requisito che la contribuente avrebbe dovuto comunque rispettare; 2) violazione dell'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990 e nullità della sentenza per difetto di motivazione ed errata individuazione dell'oggetto del contendere, deducendo che l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate costituisce requisito di ammissibilità dell'istanza di rimborso ed è rilevabile d'ufficio, sicché l'inammissibilità non contrasta con il diritto unionale; ha inoltre contestato la pertinenza del richiamo alla sentenza CGUE indicata dalla CTR.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel caso di rigetto di un'istanza di rimborso di accise indebitamente versate, l'Ufficio non è tenuto ad attivare un contraddittorio endoprocedimentale preventivo mediante processo verbale di constatazione, perché il diniego di rimborso non è un atto impositivo, sanzionatorio o di riscossione. Ha inoltre ribadito che la comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, nei casi previsti dall'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990, è requisito di ammissibilità dell'istanza, rilevabile d'ufficio, e non viene superata dal mancato rilievo in sede amministrativa. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, d.lgs. n. 504/1995

    l'obbligo di contraddittorio preventivo mediante processo verbale di constatazione riguarda gli atti impositivi o sanzionatori e non si estende al rigetto di istanze di rimborso di accise

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    invocato dalla ricorrente per escludere l'invalidità del provvedimento in assenza del contraddittorio, in una fattispecie in cui l'omissione non avrebbe inciso sul contenuto dell'atto

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    ritenuto non pertinente perché riferito alle verifiche fiscali con accesso nei locali dell'impresa

  • art. 29, comma 4, l. n. 428/1990

    la comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate è requisito di ammissibilità quando la spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa; l'omissione è rilevabile d'ufficio

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    consente all'Amministrazione di svolgere controdeduzioni in giudizio nel contenzioso di rimborso, anche con argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione amministrativa

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato per distinguere gli atti impositivi, soggetti a motivazione esaustiva, dal diniego di rimborso

  • art. 7 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale norma che impone motivazione agli atti dell'azione accertativa

  • art. 42 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale norma che impone motivazione agli atti impositivi IVA

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione e errata individuazione dell'oggetto del contendere

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso tributario, l'Amministrazione finanziaria assume la posizione di convenuto sostanziale rispetto alla pretesa creditoria del contribuente; di conseguenza, il diniego non ha natura di atto impositivo e non è soggetto alle regole di motivazione proprie degli atti autoritativi di accertamento, riscossione o sanzione.
  • L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non opera in via generalizzata nel diritto tributario interno: esso sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre per i tributi armonizzati la sua omissione rileva nei limiti e con le condizioni elaborate dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
  • Nelle controversie di rimborso, l'Ufficio può difendersi in giudizio anche con argomentazioni giuridiche diverse o ulteriori rispetto a quelle eventualmente spese in sede amministrativa, purché resti entro l'oggetto della domanda di rimborso.
  • In materia di rimborsi di imposte di consumo, la comunicazione dell'istanza all'ufficio tributario competente sui redditi non è un adempimento meramente formale, ma un requisito di ammissibilità quando la spesa rimborsanda ha concorso alla formazione del reddito d'impresa; la sua omissione è rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • Il divieto di arricchimento senza causa impone la restituzione dell'imposta indebitamente versata, ma la ripetizione è comunque soggetta ai requisiti procedurali previsti dalla disciplina speciale applicabile al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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