Sentenza del 29/04/2015 n. 8626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di 45.019,40 euro di IVA non detratta nel periodo luglio-dicembre 2003 per acquisto, locazione finanziaria e utilizzo di autoveicoli aziendali. La limitazione nazionale della detraibilità era stata dichiarata incompatibile con la Sesta Direttiva dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Stradasfalti. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che dovesse applicarsi la disciplina sopravvenuta del D.L. n. 258/2006, inclusa la verifica di eventuali risparmi d'imposta ai fini IRPEG e IRAP e di una possibile riduzione del rimborso. Contestava inoltre la sufficienza della motivazione della CTR sulla prova dell'IVA assolta e sull'inerenza dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il D.L. n. 258/2006 non si applica alle istanze di rimborso e ai giudizi già pendenti o instaurati prima della sentenza Stradasfalti del 14 settembre 2006, poiché la disciplina sopravvenuta regolava le nuove procedure amministrative e non costituiva condizione per l'esistenza del diritto al rimborso. Non era quindi necessario verificare eventuali risparmi ai fini IRPEG o IRAP. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della CTR, che aveva valorizzato la documentazione analitica prodotta dalla società, comprovante l'IVA assolta, la natura aziendale dei veicoli, il loro utilizzo nell'attività d'impresa e l'inerenza dei costi, anche in presenza di uso privato parziale da parte dei dipendenti. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis, comma 1, lett. c)
L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli non adibiti a uso pubblico e non costituenti oggetto dell'attività propria dell'impresa non è ammessa in detrazione, salvo specifiche eccezioni.
La limitazione nazionale alla detrazione dell'IVA sugli autoveicoli è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione per mancato rispetto delle condizioni procedurali previste dalla Sesta Direttiva.
Direttiva CEE n. 388/1977, c.d. Sesta Direttiva, art. 17, n. 2
Il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta.
Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto quando i beni e servizi sono effettivamente impiegati per operazioni imponibili, nei limiti dimostrati dal contribuente.
Sentenza Corte di giustizia UE 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti
La normativa italiana che limitava la detrazione dell'IVA sugli autoveicoli era incompatibile con la Sesta Direttiva, poiché l'Italia non aveva previamente rispettato gli obblighi procedurali europei.
D.L. n. 258/2006, art. 1, convertito dalla L. n. 278/2006
I soggetti passivi potevano presentare apposita istanza di rimborso secondo una procedura telematica e, in alternativa, dimostrare analiticamente una detrazione superiore sulla base dell'effettivo utilizzo dei veicoli.
La disciplina ha introdotto una procedura amministrativa attuativa della sentenza Stradasfalti, ma non si applica retroattivamente alle istanze e ai giudizi già instaurati prima della sentenza europea.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
La disposizione disciplina il termine e le modalità per proporre la domanda di rimborso tributario, ma il rispetto della procedura introdotta dal D.L. n. 258/2006 non costituisce requisito costitutivo del diritto nei giudizi già pendenti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
I poteri istruttori del giudice tributario sono discrezionali; il giudice non è obbligato a disporre d'ufficio ulteriori acquisizioni documentali o una consulenza tecnica quando ritenga sufficiente la prova già prodotta.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice esamina la questione sollevata, anche limitandosi a ritenerla non rilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria nazionale viene dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta non detratta se dimostra che beni e servizi sono stati utilizzati per operazioni imponibili.
- Una disciplina amministrativa successiva, introdotta per attuare una sentenza europea, non si applica automaticamente alle istanze di rimborso e ai giudizi già presentati prima della sua entrata in vigore, salvo un'espressa previsione retroattiva.
- Il contribuente deve documentare in modo concreto l'imposta assolta, la natura aziendale dei beni, il loro effettivo utilizzo nell'attività d'impresa e l'inerenza dei costi; una produzione analitica può essere sufficiente anche senza l'esame dettagliato di ogni singola fattura nella motivazione giudiziale.
- L'uso privato parziale di un bene aziendale non esclude necessariamente il diritto al rimborso, se l'impiego nell'attività d'impresa è dimostrato e l'eventuale uso privato è fiscalmente considerato.
- Le contestazioni sulla quantificazione del rimborso o sull'inerenza devono essere formulate tempestivamente e specificamente; non è sufficiente sollevarle genericamente in una fase successiva del giudizio.
- L'eventuale risparmio ottenuto su altre imposte per effetto dell'IVA precedentemente indetraibile rileva solo se la disciplina applicabile al caso concreto lo prevede; non può essere utilizzato per ridurre il rimborso in assenza di una norma applicabile retroattivamente.
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