Sentenza del 07/07/2015 n. 3043 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Attività di medico generale convenzionato - Beni strumentali - Servizi di segreteria - Non sussiste il presupposto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa. Per il medico generale convenzionato, gli assistiti sono assegnati dal Servizio sanitario nazionale e il numero degli assistiti è regolato dalla convenzione. L'impiego di beni strumentali modesti e di servizi di segreteria non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione, quando l'attività dipende principalmente dall'apporto personale del medico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'IRAP. Il medico utilizzava beni strumentali di valore non rilevante e servizi di segreteria. La questione era stabilire se tali elementi costituissero una struttura produttiva autonoma, ulteriore rispetto all'attività personale del professionista, tale da rendere dovuta l'imposta.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta per l'attività professionale solo quando essa sia esercitata con un'autonoma organizzazione, cioè mediante una struttura produttiva ulteriore rispetto al lavoro personale del professionista e non meramente accessoria o minimale.
Convenzione tra medico di medicina generale e Servizio sanitario nazionale
L'assegnazione degli assistiti da parte del Servizio sanitario e i limiti numerici previsti dalla convenzione riducono il rilievo dell'organizzazione autonoma del medico e confermano il carattere personale dell'attività professionale.
Massime di principio
- Per l'assoggettamento a IRAP di un professionista non è sufficiente l'esistenza di uno studio, di beni strumentali o di servizi accessori: occorre verificare se tali elementi costituiscano una struttura autonoma, significativa e potenzialmente produttiva.
- L'uso di beni strumentali di valore contenuto e il ricorso a servizi di segreteria non determinano automaticamente l'autonoma organizzazione, soprattutto quando il risultato dell'attività dipende prevalentemente dal lavoro personale del professionista.
- Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, l'assegnazione degli assistiti e i limiti imposti dalla convenzione sono elementi rilevanti per escludere che il professionista disponga di una propria autonoma struttura produttiva.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: assumono maggiore rilevanza l'impiego stabile di personale, l'utilizzo di strutture o strumenti eccedenti il minimo indispensabile e un'organizzazione capace di produrre reddito indipendentemente dall'apporto personale del professionista.
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