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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02291/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) censura dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, cod. pen. (violenza sulle cose), sostenendo che l'uso di un magnete per rimuovere le placche antitaccheggio non avrebbe danneggiato né mutato la destinazione delle placche, le quali potevano essere riutilizzate, per cui non sarebbe stata esercitata "violenza sulle cose"; (2) contestazione della qualificazione come furto consumato anziché tentato, deducendo che la ricorrente sarebbe stata sempre sotto controllo visivo dell'addetto alla sicurezza e poi degli operatori intervenuti, sicché non si sarebbe mai realizzato un vero e proprio impossessamento autonomo e definitivo della merce.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la rimozione dell'apparato antitaccheggio integra la nozione di "violenza sulle cose" quando la condotta, mediante energia fisica, compromette la funzionalità o la destinazione dello strumento di protezione; ha richiamato consolidata giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 207/2023 a sostegno di tale interpretazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui la ricorrente aveva acquisito, anche se per breve tempo, un'autonoma, piena ed effettiva disponibilità della merce e si era allontanata dall'esercizio, venendo poi fermata all'esterno, sicché il furto è da considerarsi consumato. Conseguentemente il provvedimento impugnato (condanna in abbreviato: 1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 1.000 di multa) è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma indicata come riferimento al concorso di persone; non approfondita nelle motivazioni meritevoli di rilievo specifico nel testo.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che configura il delitto di furto; applicata insieme alle aggravanti contestate per qualificare il reato ascritto alla ricorrente.

  • art. 625, comma 2, cod. pen.

    Aggravante "per violenza sulle cose" applicata dal giudice: la Corte ha ritenuto che la rimozione dell'apparato antitaccheggio integri tale aggravante perché implica uso di energia fisica e compromissione della funzionalità/protezione della res.

  • art. 392, comma 2, cod. pen.

    La nozione di violenza sulle cose, infatti, è disciplinata dall'art. 392, comma 2, cod. pen., per il quale essa sussiste allorché la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne sia mutata la destinazione.

    La Corte ha richiamato questa definizione per affermare che la condotta diretta a vincere la protezione posta sulla cosa (es. rimozione dell'antitaccheggio) integra la violenza sulle cose quando produce una conseguenza funzionale o strutturale sul bene o sul suo sistema di protezione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 207/2023

    «nella parte in cui non richiede — per l'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose — che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti»

    La Consulta ha avallato l'interpretazione secondo cui l'aggravante si configura anche quando la violenza sia esercitata sul dispositivo di protezione della cosa (p. es. placca antitaccheggio), senza richiedere un valore economico minimo dell'oggetto né un pericolo per l'integrità altrui.

Massime di principio

  • La rimozione o manomissione dell'apparato antitaccheggio può integrare l'aggravante della "violenza sulle cose" ai sensi dell'art. 625 cod. pen., anche se l'apparato non risulti irreparabilmente danneggiato, quando la condotta ne comprometta la funzione protettiva.
  • Per ritenere consumato il furto non è necessario che l'autore conservi la disponibilità della cosa per un periodo prolungato: è sufficiente una "piena, autonoma ed effettiva" disponibilità anche momentanea, prima di essere bloccato, affinché il reato si configuri come consumato.
  • La semplice osservazione a distanza o il controllo visivo da parte dell'addetto alla sicurezza non escludono in automatico la consumazione del furto; occorre valutare se l'autore abbia effettivamente raggiunto possesso autonomo della merce e si sia allontanato dall'esercizio.
  • Per difendersi da una qualificazione come furto consumato è utile documentare l'immediata impossibilità di acquisire disponibilità autonoma della merce (es. intervento immediato e costante di personale o forze dell'ordine, impossibilità di uscire dall'esercizio), nonché l'assenza di alterazione funzionale dell'apparato antitaccheggio se si contesta l'aggravante.
  • In situazioni analoghe, la giurisprudenza e la Consulta confermano orientamento restrittivo rispetto alla possibilità di ridurre la fattispecie a tentativo quando vi sia anche un breve, ma autonomo, possesso materiale della refurtiva.

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