Cassazione Penale, Sentenza n. 30624/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il rigetto, da parte della Corte d'appello di Milano, della richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. che prevedeva la derubricazione del capo A) da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e una pena concordata. La Corte territoriale aveva ritenuto che le "modalità particolarmente aggressive" dimostrassero il dolo di estorsione e quindi aveva respinto il patteggiamento in appello. Inoltre veniva censurata la mancata considerazione che la ricorrente vantava un credito azionabile, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 29541/2020, Filardo) che pone il discrimine sul piano soggettivo (coscienza di esercitare un diritto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo illegittimo il rigetto del concordato in quanto fondato su erronea interpretazione della norma: il giudice d'appello può controllare la congruità e la legalità dell'accordo, ma il rifiuto del 599-bis motivato da una sbagliata qualificazione giuridica (escludere l'art. 393 per il solo fatto che l'azione si è accompagnata a violenza grave) costituisce violazione di legge. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte conferma che l'accordo sulle motivazioni e sulla pena ex art. 599-bis è soggetto al controllo di legalità e di congruità da parte del giudice d'appello; il rifiuto del concordato è sindacabile in Cassazione se fondato su erronea applicazione di legge
art. 393 cod. pen.
Rilevata la distinzione soggettiva tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione: l'art. 393 si applica quando l'agente agisca nella ragionevole opinione della legittimità della propria pretesa azionabile giudizialmente
art. 629 cod. pen.
Norma integrata nel quadro fattuale; la Corte ha valutato la corretta qualificazione tra estorsione e altre figure in relazione all'elemento psicologico
sent. Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Richiamata quale principio risolutivo del contrasto giurisprudenziale: il discrimine tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è l'elemento soggettivo, non l'obiettiva gravità della violenza
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato in relazione al potere-dovere del giudice di valutare la congruità della pena in funzione rieducativa; giustifica il controllo giudiziale sul concordato
art. 101, comma 2 Cost.
Richiamato per sostenere che la decisione giudiziale non può essere vincolata all'accordo delle parti, pena violazione del principio di legalità del giudizio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Invocata per i limiti della motivazione del ricorso in Cassazione; la Corte ha deciso entro tali limiti
art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Richiamato in ordine al procedimento trattato con contraddittorio scritto (procedura amministrativa del processo)
Massime di principio
- Il patteggiamento o concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non vincola il giudice: questi deve verificarne la legittimità, l'adeguatezza e la congruità della pena e può rifiutarlo se ritiene che la qualificazione giuridica proposta non sia corretta
- Il rifiuto del concordato in appello è sindacabile in Cassazione quando il rigetto si fonda su errore di diritto o su palesemente errata interpretazione normativa: il ricorso per cassazione contro la sentenza di merito che ha respinto il concordato è ammissibile
- Nella distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni la valutazione principale è sull'elemento soggettivo: se l'agente agisce nella ragionevole convinzione di avere un diritto azionabile si configura l'art. 393 c.p., anche se l'azione è accompagnata da modalità aggressive
- Il giudice del rinvio deve riesaminare la qualificazione giuridica dei fatti (capo A) e valutare se ricorrano gli elementi richiesti per la riqualificazione concordata dalle parti; solo in presenza di elementi nuovi o decisivi potrà confermare diversa qualificazione
- Il diritto di difesa e l'interesse dell'imputato a un trattamento sanzionatorio di favore giustificano che il rifiuto del concordato non resti privo di controllo giurisdizionale, per evitare un vulnus costituzionale
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